Data: 05/10/2002 - Autore: www.filodiritto.com
Risolvendo una questione delicata di carattere giuslavoristico, la Cassazione ha ricordato che il contratto di lavoro può essere risolto, oltre che mediante gli atti unilaterali di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., per mezzo di negozi bilaterali riconducibili alla previsione di cui all'art. 1372, primo comma, cod. civ.. Non solo: l'accertamento di una risoluzione consensuale del rapporto costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 giugno 2002, n.8102 - Errate informazioni al lavoratore sulla situazione previdenziale ed annullabilita' dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro).
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