Data: 05/10/2002 - Autore: www.filodiritto.com
Risolvendo una questione delicata di carattere giuslavoristico, la Cassazione ha ricordato che il contratto di lavoro pu� essere risolto, oltre che mediante gli atti unilaterali di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., per mezzo di negozi bilaterali riconducibili alla previsione di cui all'art. 1372, primo comma, cod. civ.. Non solo: l'accertamento di una risoluzione consensuale del rapporto costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimit�, se correttamente e congruamente motivato (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 giugno 2002, n.8102 - Errate informazioni al lavoratore sulla situazione previdenziale ed annullabilita' dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro).
Tutte le notizie