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Data: 27/01/2021 12:00:00 - Autore: MARIATERESA ARCADI
Il processo tributario[Torna su]
Il processo tributario è annoverabile nello schema rituale dispositivo: infatti l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda spetta alle parti, cosi come la delineazione dell'oggetto del contendere. La giustizia tributaria si differenzia da quella civile e amministrativa essendo, regolata da una propria legislazione autonoma, sebbene ispirata ai principi processuali- civili. Infatti il contenzioso tributario è un processo dispositivo nel senso che la materia del contendere è delineata dalle parti e non può essere ampliata dal Giudice e caratterizzato dall'impulso di parte. Ebbene, la giustizia tributaria è speciale e viene in rilievo solo nei limiti in cui la legge le attribuisce la materia oggetto della sua cognizione. Le commissioni tributarie[Torna su]
Come indicato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli organi giurisdizionali tributari si articolano in primo e secondo grado di giudizio. In primo grado operano le commissioni tributarie provinciali che si pronunciano sui ricorsi introduttivi presentati dal contribuente, hanno sede nel capoluogo di ogni provincia e sono presenti in quasi tutte le provincie. Le commissioni tributarie regionali, invece, sono organi di secondo grado e svolgono la funzione di giudice di appello, hanno sede nel capoluogo di ogni regione, oltre che presenti, nei capoluoghi di provincia, sotto forma di sezioni distaccate. Esse si pronunciano sulle impugnazioni delle sentenze di primo grado, emesse dalle commissioni tributarie provinciali. Va ricordato che, prima della riforma, il previgente D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972 "Revisione della disciplina del contenzioso tributario" prevedeva la commissione tributaria centrale con sede a Roma, rappresentando cosi il terzo grado di giudizio prima della Corte di Cassazione. Il D.lgs n. 545 ha eliminato la commissione tributaria centrale, mantenendo in funzione per i giudizi pendenti fino al 1 gennaio 1996 e successivamente con la legge finanziaria del 2008, per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché anche alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado, per le quali, alla succitata data è stato depositato il dispositivo sulla decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 con successive modificazioni e integrazioni. Successivamente attraverso l'art. 62 del D.lgs. 546/92 per ultimo giudizio viene applicata la Cassazione per espressa previsione legislativa. Ebbene, gli organi della giustizia tributaria sono cosi articolati. Oggetto della giurisdizione tributaria[Torna su]
L'art. 2 D-lgs n. 546 del 1992, specifica che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi Ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, ivi comprese le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta o il anone comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni". Esecuzione forzataPer quanto riguarda le controversie riguardanti l'esecuzione forzata, la giurisdizione si divide in giudice tributario e giudice ordinario, pertanto diviene fondamentale individuare la giurisdizione competente al fine di evitare ritardi processuali. In particolare, al giudice tributario vengono devolute le controversie che hanno ad oggetto vizi della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, mentre al giudice ordinario vengono devolute tutte le controversie successive alla formazione del titolo esecutivo e ad atti esecutivi stretti. Pertanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913, in mancanza della notifica dell'atto presupposto, il pignoramento presso terzi va impugnato davanti alla commissione tributaria. Difetto di giurisdizione |
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