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Data: 15/12/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Il plagio nel diritto italiano[Torna su]
Nel diritto italiano, il termine plagio non si rinviene attualmente in nessuna disposizione normativa, in quanto la legge numero 633/1941 parla sempre, piuttosto, di contraffazione. Esso, quindi, viene in rilievo in gergo per indicare l'appropriazione di un'opera altrui nei più disparati campi, dall'arte, alla musica, alla letteratura, alla scienza. Il plagio è contraffazione[Torna su]
Il plagio, laddove ne sussistano i presupposti, può assumere rilevanza penale. Sebbene il codice penale, all'articolo 473, preveda una fattispecie specifica di reato di contraffazione, le conseguenze penali del plagio, per come si intende tale comportamento nel linguaggio comune, sono specificamente previste e disciplinate dagli articoli 171 e seguenti della legge sul diritto d'autore. Ad esempio, tale legge punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque, a fini di lucro, "abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali". Il plagio musicale[Torna su]
L'ambito nel quale si sente più spesso parlare di plagio è quello musicale. Ma quando un brano può dirsi plagiato? A tal fine non esiste una regola generale (ad esempio, un numero minimo di note o battute uguali), ma è necessario che l'ascoltatore medio, nell'ascoltare un pezzo musicale, riconosca in esso un pezzo precedente, coperto da diritto d'autore. Se sorge contestazione in proposito, un ruolo fondamentale per dirimere la questione è affidato al CTU. In generale, non basta che due composizioni musicali siano solo parzialmente assonanti, specie se si ispirano a tradizioni differenti. Il vecchio reato di plagio[Torna su]
Per completezza, occorre ricordare che il plagio è stato un reato punito dall'ordinamento italiano che, tuttavia, aveva ad oggetto una condotta completamente diversa rispetto a quella sino a ora esaminata. In particolare, l'articolo 603 del codice penale puniva come plagio la condotta di chi sottoponeva "una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione". La pena prevista era quella della reclusione da 5 a 15 anni. Con sentenza numero 96/1981, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale norma, affermando che la stessa era in contrasto "con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione". In sostanza, tale disposizione era accusata di poter dar luogo ad arbitri da parte dei giudici, non essendo possibile ancorare il suo accertamento a criteri logico-razionali. Incostituzionalità del plagioPiù specificamente, nella pronuncia della Consulta si legge che "L'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all'art. 603 del codice penale nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità". |
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