Data: 02/01/2021 10:00:00 - Autore: MARIATERESA ARCADI

Accertamento sulla base dei parametri presuntivi di ricavi e compensi

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All'art. 3 co. 181 � 189 della legge 549/95 e approvati con il DPCM 29.1.96 ed in seguito modificato dal DPCM del 97, i parametri presuntivi di ricavi e compensi possono essere impiegati per l'accertamento analitico � induttivo dei ricavi e dei compensi ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73.

I parametri presuntivi vengono applicati nei confronti dei contribuenti per i quali non sono stati approvati gli studi di settore o qualora siano strati approvati ricorrano una o pi� cause di esclusione.

L'elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attivit� svolta � contenuta nel DPCM 29.1.96. I parametri sono applicati in relazione all'attivit� prevalente svolta dal contribuente individuata in relazione al relativo codice di attivit�. In caso di esercizio di pi� attivit� d'impresa o di pi� attivit� artistiche o professionali, per le quali non � stata tenuta la contabilit� separata, per attivit� prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entit� dei ricavi o compensi.

Soggetti interessati dai parametri

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In base alle disposizioni contenute nell'articolo 3 della L. 549/1995, i parametri interessano le attivit� di impresa o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati di ammontare non superiore ad euro 5.164.568,99, in regime sia di contabilit� semplificata oppure ordinaria.

Il limite posto deve essere determinato ai ricavi riferibili all'ordinaria attivit� svolta dal contribuente di cui all'art. 85 del TUIR, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli previsti dalle lettere

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societ� ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio � diretta l'attivit� dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societ� o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societ� ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio � diretta l'attivit� dell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio � diretta l'attivit� dell'impresa; e dei compensi riferibili all'ordinaria attivit� svolta dal contribuente di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR.

Esercizi con pi� attivit�

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Secondo l'art. 1 co. 2 del DPCM del 29.1.96 in caso di esercizio di pi� attivit� d'impresa o di pi� attivit� artistiche o professionali, per le quali non � stata tenuta la contabilit� separata, per attivit� prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entit� dei ricavi o compensi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le societ� semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo, nel cui ambito operano associati o soci esercenti attivit� contraddistinte da codici diversi, si considera attivit� prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali � imputata la maggior entit� del reddito; in caso di partecipazioni paritetiche si considera prevalente l'attivit� per la quale, in base ai parametri, � determinato un minor ammontare di compensi.

Per gli esercenti attivit� d'impresa e arti e professioni che hanno intrapreso iniziative produttive da meno di cinque periodi d'imposta sono previsti gli adeguamenti che non si applicano in caso di esercizio di attivit� produttive gi� esistenti o di subentro nelle stesse. I parametri si applicano per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1995 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al primo periodo d'imposta di durata pari a 12 mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995.

Soggetti esclusi dall'accertamento induttivo

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L'accertamento induttivo non trova applicazione nei confronti di alcuni soggetti, non si applica pertanto:

- agli enti non commerciali, residenti o non residenti, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi dichiarati e dal regime di contabilit�;

- alle imprese in liquidazione;

- ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari;

- ai soggetti che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta;

I parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti per i quali opera una delle cause di esclusione dell'accertamento sulla base degli studi di settore. Sotto il profilo oggettivo, il comma 182 dell'articolo 3 esclude dall'applicazione dell'accertamento in base ai parametri i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a dieci miliardi di lire (ovvero euro 5.164.568,99).


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