Data: 26/02/2007 - Autore: www.ilcaso.it
Poich� l'istituto della riabilitazione � stato abrogato dal decreto legislativo n. 5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva che le incapacit� personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non pi�, come un tempo, a seguito della cancellazione dell'iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione ma al momento della chiusura del fallimento e, pertanto, mentre non pu� pi� pronunciarsi la riabilitazione, deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell'istante dal pubblico registro dei falliti nonch� la cessazione di ogni incapacit� civile derivante dalla dichiarazione di fallimento.
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