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Data: 16/12/2020 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Autovelox: oltre all'omologazione è necessaria la taratura[Torna su] La semplice omologazione dell'autovelox non può ritenersi sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'autovelox, trattandosi di un atto che precede l'installazione dello stesso e ne attesta la conformità alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate. Sarà dunque necessario che il dispositivo sia anche sottoposto a taratura, da parte di soggetto terzo dotato di apposita qualifica, ovvero regolato affinché rilevi la velocità in maniera corretta. La semplice indicazione dell'effettuazione della taratura nel verbale di contestazione non salva l'amministrazione in quanto, qualora il multato contesti la sanzione, è onere di quest'ultima produrre il relativo certificato. In questi termini si è espresso il Giudice di Pace di Nola nella sentenza n. 3542 del 2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto promossa da un conducente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci. L'istante era stato sanzionato ex art. 142, comma 9, del Codice della Strada per aver superato di oltre i 10 km/h e di non oltre i 60 km/h i limiti massimi di velocità, infrazione rilevata tramite strumentazione elettronica. In sede di opposizione, tuttavia, la convenuta Prefettura di Napoli non si costituisce in giudizio, né deposita documentazione o note difensive. Il giudicante sottolinea, in prima battuta, come la Prefettura avrebbe dovuto produrre, a fronte di specifico motivo dedotto dall'opponente, i rilievi fotografici necessari per comprovare il fatto contestato ed escludere eventuale errore di percezione sensoriale nel rilevamento del numero di targa. Taratura delle apparecchiature di rilevamento della velocità[Torna su] Sul punto, rammenta il magistrato onorario, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 113/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Pertanto, si legge in sentenza, per l'affidabilità dei dispositivi non è sufficiente l'omologazione prevista dall'art. 142, comma 6, C.d.S., ma, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'autovelox, è necessaria la c.d. taratura, che dovrà essere effettuata con cadenza periodica da un ente terzo dotato dell'apposita qualifica di ente certificatore. Trattasi, dunque di un ente diverso da quello responsabile della strada o da quello a cui appartiene l'organo accertatore delle infrazioni. Apparecchio omologato non necessariamente idoneo all'uso[Torna su] L'omologazione viene descritta come un atto formale che precede l'installazione dell'apparecchio e attesta che lo stesso è conforme alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate. Tuttavia, ciò non significa che lo stesso sia in concreto idoneo all'uso e correttamente funzionante. Per l'utilizzo, l'autovelox deve essere anche tarato, ovvero regolato ai fini della corretta rilevazione della velocità in modo che vi sia certezza sulla veridicità della velocità misurata dei veicoli. Nel caso di specie, l'effettuazione della taratura risulta indicata nel verbale di contestazione, ciononostante, la Prefettura non ha prodotto il relativo certificato, onere probatorio a carico dell'opposta. In conclusione, per il Giudice di Pace, nel caso concreto, la mancanza del documento non consente la verifica in ordine alla ritualità dell'accertamento, non risultando agli atti né il soggetto certificatore che avrebbe reso tale adempimento né la documentazione idonea a dimostrare che la taratura sia stata effettuata da soggetto terzo dotato di apposita qualifica. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato essendo assorbenti tali ragioni rispetto a ogni altro motivo. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
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