Data: 17/12/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Chiarimenti Agenzia Entrate taglio cuneo fiscale

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La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 14 dicembre 2020 (sotto allegata) approfondisce e spiega nel dettaglio le misure contemplate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 contenente "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente".

Dal primo luglio 2020, abrogata la disciplina sul bonus Irpef, il decreto prevede infatti due nuove misure per ridurre la tassazione sul lavoro:

  • il trattamento integrativo, che consiste in una rimodulazione del bonus Irpef, viene calcolato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 ed è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021 a condizione che il reddito del potenziale beneficiario non superi i 28.000 euro;
  • un'ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. Detrazione rapportata al periodo di lavoro e che decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento dell'importo di 40.000 euro.

Mentre il trattamento integrativo è una misura strutturale, l'ulteriore detrazione è solo temporanea. Per velocizzare in ogni caso la fruizione di entrambe le misure da parte dei beneficiari esse sono attribuite dai sostituti d'imposta senza che il lavoratore debba fare domanda, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

Trattamento integrativo: a chi spetta?

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I beneficiari del trattamento integrativo sono i contribuenti con reddito complessivo così composto:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi dei soci lavoratori delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da co.co.co; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche comunque erogate; compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative).

Per avere diritto al trattamento integrativo i contribuenti titolari di detti redditi devono avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Il contribuente inoltre deve essere titolare di reddito complessivo per l'anno di riferimento non superiore ai 28.000 euro.

Rilevano inoltre ai fini della determinazione del reddito complessivo i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e i redditi di lavoro autonomo in regime forfetario.

L'ulteriore detrazione fiscale

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Il decreto prevede inoltre che "In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49 con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro."

I beneficiari di questa misura sono gli stessi che possono accedere al trattamento integrativo. Come per il trattamento integrativo inoltre il reddito complessivo è assunto anche considerando i redditi agevolati dei ricercatori, dei docenti e dei soggetti rimpatriati (al netto del reddito dell'abitazione e delle pertinenze) i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e i redditi di lavoro autonomo in regime forfetario.

Sostituti di imposta tenuti al trattamento e alla detrazione

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I sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione sono:

  • gli enti e le società indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR;
  • le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;
  • le imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • il curatore fallimentare;
  • il commissario liquidatore;
  • il condominio;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Cosa devono fare i sostituti di imposta

I sostituti di imposta riconoscono il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione ripartendoli tra le retribuzioni relative alle prestazioni erogate dal primo luglio 2020, verificando poi la spettanza in sede di conguaglio e senza richiesta espressa da parte del lavoratore.

La determinazione delle misure avviene in base ai dati reddituali di cui dispongono (reddito previsionale, detrazioni, redditi derivanti da alti rapporti di lavoro).

Trattamento integrativo e detrazioni ulteriori

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La circolare approfondisce inoltre altri temi importanti, per i quali si rinvia alla circolare, come la salvaguardia del Bonus Irpef e del trattamento integrativo, chiarisce in quali casi il trattamento integrativo e la detrazione ulteriore non spettano, cosa devono fare i sostituti di imposta per recuperare il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo tramite l'istituto della compensazione con F24 con tanto di tabelle ed esempi.

La circolare evidenzia infine come il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito, per cui le somme percepite a tale titolo non sono soggette alle imposte sui redditi e alle addizionali regionali e comunali.

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