Data: 16/12/2020 12:00:00 - Autore: Francesca Cosentino

Compensi giudici tributari

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Con atto pubblicato il 14 dicembre 2020 (sotto allegato), l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla questione del trattamento fiscale dei compensi spettanti ai sensi dell'art.50, co 1, lett. f) Tuir, ai giudici tributari e rettifica parzialmente la risposta del 13 novembre 2019 data all'interpello del contribuente.

La quaestio iuris

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L'istante chiedeva se i compensi variabili e se i compensi CUT, percepiti oltre il 12 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta e anche a distanza di due o tre anni, fossero assoggettabili al più favorevole regime di tassazione separata. Evidenziava che, solo per i compensi CUT relativi all'anno 2014 ed erogati nell'anno 2017, la Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.q. di sostituto, aveva rimborsato la maggiore imposta sulle ritenute fiscali operate secondo il regime di tassazione ordinaria.

La soluzione interpretativa del contribuente

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Secondo l'interpellante, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 28.5.2014 che ha abrogato l'art.39, D.L. n. 98 del 2011,nella parte in cui disponeva al comma 5 "I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo d'imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.", il tardivo pagamento dei compensi rileva come fatto oggettivo, che legittima un diritto del contribuente ad assoggettare tali compensi al regime di tassazione separata.

La risposta n. 483 dell'Agenzia delle Entrate

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Con la risposta del 13.11.2019, l'ufficio rendeva noto che il regime di tassazione separata si applica allorché il ritardo nel pagamento esuli dalle cause fisiologiche, id est i tempi tecnici di liquidazione ed erogazione, oppure sia ricompreso in uno dei casi di carattere giuridico di cui all'art. 17, co 1, lett. b), Tuir.

Ciò, in quanto il ritardo fisiologico non altera la capacità contributiva del percettore il quale avrà un reddito annuale costante, seppure con percezione successiva al maturare del diritto alla componente variabile e, dunque, tassabile secondo le ordinarie aliquote per scaglioni.

Concludeva, nella fattispecie, che i compensi CUT percepiti nell'anno 2017 rispetto all'anno d'imposta 2014 rientrassero nel regime di tassazione separata, mentre i compensi variabili e CUT percepiti a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni da quello d'imposta nel regime di tassazione ordinaria, trattandosi di ritardo fisiologico.

Iter di approfondimento

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L'Agenzia delle Entrate ritorna sull'argomento dopo un percorso facente perno su due step.

Primo step: la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione

Con le sentenze nn. 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3853, 3584 e 3585 depositate il 13 febbraio 2020, la Suprema esamina il trattamento fiscale dei compensi aggiuntivi e variabili erogati con cadenza trimestrale ai componenti delle Commissioni Tributarie ex art.13, D. Lgs n. 545 del 1992, in ordine ai quali - evidenzia - né l'articolo 13, né alcun documento di prassi, indicano un termine temporale di pagamento.

Di talchè, la Corte interviene in funzione surrogatoria, legittimata dagli articoli 1183 c.c. e 97 Cost., per individuare il termine finale di corresponsione o, meglio, i tempi tecnici mediamente occorrenti, cd. fisiolologici. Il criterio è ritenuto, infatti, sempre valido in quanto neppure il Giudice delle Leggi, nell'abrogare il comma 5 dell'art.39, ha disconosciuto l'interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze (a partire dalla Circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997) secondo cui non può farsi luogo a tassazione separata quando il ritardo sia una conseguenza fisiologica insita nelle modalità di erogazione degli emolumenti stessi.

Seguendo la predetta ratio, il Massimo Giudice identifica quale idoneo spatium adimplendi quello fissato dall'art.14, D.L. n. 669, del 31.12.1996 e smi a favore della Pubblica Amministrazione in tema di esecuzione forzata, ovverosia il termine di 120 giorni, da far decorrere dal termine di scadenza fisiologica di erogazione dei compensi aggiuntivi.

Nel caso giudiziale relativo ai compensi variabili maturati nel quarto trimestre (1 ottobre/31 dicembre) dal 15 gennaio, termine individuato dalla Direttiva Ministero delle Finanze n. 3961613 del 20 giugno 2005, cadendo il 15 ottobre la scadenza fisiologica di erogazione dei compensi variabili del terzo trimestre.

La Suprema Corte, in sintesi, afferma che i compensi aggiuntivi e variabili, liquidati ai giudici tributari in relazione al numero dei ricorsi definiti e alla qualità delle funzioni e dell'apporto dato, siano soggetti a tassazione separata quando sia superato il termine di 120 giorni tra il periodo di maturazione e quello di fisiologica corresponsione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Secondo step: il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

Su istanza dell'Ufficio, l'avvocatura valuta se il suddetto principio di legittimità sia estensibile ai 'compensi CUT' di cui all'art.12, co. 3-ter. D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.

La norma prevede che le maggiori entrate del contributo unificato, nel processo tributario, siano iscritte in bilancio per essere destinate per metà all'incentivazione del personale giudicante ed amministrativo degli uffici delle Commissioni Tributarie che hanno contribuito alla riduzione dell'arretrato e, per la restante parte, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

Secondo l'avvocatura ai compensi CUT dev'essere applicato il principio di diritto, affermato nelle sentenze del 13.2.2020, secondo cui "non sono ricompresi tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1986, n. 917, art. 17, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale derivano". Esclude, però, che per il compenso CUT possa essere mutuato il termine di 120 giorni, sia perché individuato dalla Suprema nell'esercizio della funzione surrogatoria, sia perché compensi aggiuntivi e compensi CUT non sono integralmente sovrapponibili.

Il compenso aggiuntivo - si noti ndr - spetta ad integrazione del compenso fisso ed è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. Il compenso CUT è un incentivo per i giudici tributari 'virtuosi', ossia con un numero di giudizi arretrati alquanto basso o azzerato. Conclude, pertanto, che la scadenza fisiologica per i compensi CUT sia individuabile, in applicazione del generale principio dell'ordinamento tributario di annualità del periodo d'imposta, nell'anno X di maturazione dell'emolumento più uno, decorsa la quale scadenza il ritardo non s'intende più correlabile ad esigenze oggettive di liquidazione.

La decisione dell'Agenzia e la rettifica

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Con l'atto in premessa, l'Agenzia delle Entrate, evidenziate le sentenze della Cassazione e il parere dell'Avvocatura, rende noto di aderire al principio di diritto espresso dal giudice di legittimità quanto alla determinazione del regime fiscale dei compensi aggiuntivi e al principio di diritto espresso nel parere dell'avvocatura quanto alla determinazione del regime fiscale dei compensi CUT.

Se il compenso aggiuntivo sia erogato entro 120 giorni dal termine di maturazione del diritto, sarà legittima la tassazione ordinaria; viceversa sarà legittima la tassazione separata.

Se il compenso CUT sia erogato entro l'anno di maturazione + uno sarà legittima la tassazione ordinaria; se successivamente sarà legittima la tassazione separata.

Conclude, nella fattispecie, che siano assoggettati a tassazione separata i compensi aggiuntivi del quarto trimestre percepiti oltre 120 giorni dalla scadenza del termine fisiologico del 15 gennaio; i compensi aggiuntivi dei primi tre trimestri se erogati nell'anno successivo a quello di maturazione; i compensi CUT erogati oltre l'anno successivo a quello di riferimento (dunque, a partire dall'anno X + 2).

Avv. Francesca Cosentino

Foro di Catania


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