Data: 16/12/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Decreto di trasferimento, opposizioni e cancellazione dei pesi

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Quando si procede a un'espropriazione forzata, con il decreto di trasferimento il giudice trasferisce il bene all'aggiudicatario e ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche da cui era gravato. In questo modo il bene � trasferito all'aggiudicatario della vendita libero da pesi e iscrizioni. Il Conservatore da parte sua � quindi obbligato a procedere alla immediata cancellazione di pignoramenti e ipoteche, senza il bisogno di aspettare che sia decorso il termine previsto per proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Queste le conclusioni della Cassazione a Sezioni Unite n. 28387/2020 (sotto allegata) alle quali � stato chiesto di pronunciare un principio di diritto nell'interesse della legge "nel senso della trascrivibilit� del decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione, indipendentemente dal decorso dei termini per proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. Civ."

E' trascrivibile il decreto di trasferimento se non sono decorsi i termini?

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La suddetta pronuncia viene richiesta perch� la sentenza impugnata in Cassazione ha respinto, tra le varie doglianze, quelle relative al difetto di esecutivit� del decreto di trasferimento (perch� ritenuto titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il rilascio, fatta salva l'adozione di un provvedimento di sospensione, che il giudice ha rifiutato) e perch� sono state sollevate lamentele sulla irregolarit� delle trascrizioni nei registri immobiliari in quanto il Conservatore non ha verificato se il decreto di trasferimento fosse stato notificato all'esecutata ai fini del decorso dei termini per fare opposizione. Doglianze che il Tribunale ha risolto ritenendo che ai sensi dell'art. 2659 c.c. il Conservatore fosse obbligato a trascrivere il decreto di trasferimento senza l'obbligo di verificare se era stato notificato o se era esecutivo, visto che � tale per legge.

Conservatore cancella ipoteche anche se non sono decorsi i termini

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Concentrando l'attenzione sulla parte della motivazione con cui la Cassazione ha risolto la questione sollevata dal Pubblico Ministero, si riportano i seguenti e fondamentali stralci del provvedimento.

Per la Cassazione la questione va esaminata a partire dalle norme di riferimento, cio� gli artt. 2878, n. 7 e l'art. 2884 cod. civ., in relazione all'art. 586 cod. proc. civ. dei quali si riportano i testi:

  • l'art. 586 cod. proc. civ. (rubricato Trasferimento del bene espropriato), nel testo modificato dall'art. 2 del d.l. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, stabilisce: "Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pu� sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altres� l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.";
  • l'art. 2878 cod. civ. (rubricato Della estinzione delle ipoteche), contenuto nella omonima Sezione X del Libro VI, Titolo III, Capo IV, dispone che "L'ipoteca si estingue: ... n. 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche."
  • infine, l'art. 2884 cod. civ. (rubricato Cancellazione ordinata con sentenza), contenuto nella successiva Sezione XI (�Della cancellazione dell'iscrizione�), dispone che "La cancellazione deve essere eseguita dal Conservatore, quando � ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorit� competenti."

La Corte rileva inoltre come "tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, in quanto necessariamente funzionalizzati all'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per s� soli gli effetti loro propri e la stessa progressione del processo, non appena venuti a giuridica esistenza, tanto da potersi qualificare come intrinsecamente definitivi in forza della loro solo pronuncia (od eventuale deposito in cancelleria, se separato)", diversamente dal processo di cognizione "strutturato su fasi o gradi successivi aventi tutti il medesimo oggetto e cio� la questione controversa, la cui soluzione diviene appunto definitiva quando non � pi� possibile rimetterla in discussione e, in particolare, non � pi� dato contestare il contenuto delle decisioni gi� intervenute."

Dalle suddette considerazioni consegue che: "il decreto di trasferimento (...) � in via immediata definitivamente produttivo dei suoi effetti propri, tra cui la cancellazione delle formalit� pregiudizievoli gravanti sul bene che ne � oggetto, indicate nell'art. 586 cod. proc. Civ."

Detta conclusione risolve anche la seconda questione interpretativa relativa agli obblighi del Conservatore.

Sul punto infatti la Cassazione precisa che: "come immediato � il trasferimento, immediata deve essere la liberazione da quei pesi ed immediata l'immissione nel traffico giuridico di un bene cos� purgato da tutte le formalit� pregiudizievoli espressamente previste dalla legge: ed il Conservatore non pu� sottrarsi al relativo ordine e tanto meno pretendere improprie ed impreviste attestazioni o certificazioni sull'avvenuta carenza di opposizioni o su circostanze diverse dal rituale deposito del decreto che l'ordine gli impartisca incondizionatamente."

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