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Data: 16/12/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Decreto di trasferimento, opposizioni e cancellazione dei pesi[Torna su]
Quando si procede a un'espropriazione forzata, con il decreto di trasferimento il giudice trasferisce il bene all'aggiudicatario e ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche da cui era gravato. In questo modo il bene è trasferito all'aggiudicatario della vendita libero da pesi e iscrizioni. Il Conservatore da parte sua è quindi obbligato a procedere alla immediata cancellazione di pignoramenti e ipoteche, senza il bisogno di aspettare che sia decorso il termine previsto per proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Queste le conclusioni della Cassazione a Sezioni Unite n. 28387/2020 (sotto allegata) alle quali è stato chiesto di pronunciare un principio di diritto nell'interesse della legge "nel senso della trascrivibilità del decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione, indipendentemente dal decorso dei termini per proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. Civ." E' trascrivibile il decreto di trasferimento se non sono decorsi i termini?[Torna su]
La suddetta pronuncia viene richiesta perché la sentenza impugnata in Cassazione ha respinto, tra le varie doglianze, quelle relative al difetto di esecutività del decreto di trasferimento (perché ritenuto titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il rilascio, fatta salva l'adozione di un provvedimento di sospensione, che il giudice ha rifiutato) e perché sono state sollevate lamentele sulla irregolarità delle trascrizioni nei registri immobiliari in quanto il Conservatore non ha verificato se il decreto di trasferimento fosse stato notificato all'esecutata ai fini del decorso dei termini per fare opposizione. Doglianze che il Tribunale ha risolto ritenendo che ai sensi dell'art. 2659 c.c. il Conservatore fosse obbligato a trascrivere il decreto di trasferimento senza l'obbligo di verificare se era stato notificato o se era esecutivo, visto che è tale per legge. Conservatore cancella ipoteche anche se non sono decorsi i termini[Torna su]
Concentrando l'attenzione sulla parte della motivazione con cui la Cassazione ha risolto la questione sollevata dal Pubblico Ministero, si riportano i seguenti e fondamentali stralci del provvedimento. Per la Cassazione la questione va esaminata a partire dalle norme di riferimento, cioè gli artt. 2878, n. 7 e l'art. 2884 cod. civ., in relazione all'art. 586 cod. proc. civ. dei quali si riportano i testi:
La Corte rileva inoltre come "tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, in quanto necessariamente funzionalizzati all'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per sé soli gli effetti loro propri e la stessa progressione del processo, non appena venuti a giuridica esistenza, tanto da potersi qualificare come intrinsecamente definitivi in forza della loro solo pronuncia (od eventuale deposito in cancelleria, se separato)", diversamente dal processo di cognizione "strutturato su fasi o gradi successivi aventi tutti il medesimo oggetto e cioè la questione controversa, la cui soluzione diviene appunto definitiva quando non è più possibile rimetterla in discussione e, in particolare, non è più dato contestare il contenuto delle decisioni già intervenute." Dalle suddette considerazioni consegue che: "il decreto di trasferimento (...) è in via immediata definitivamente produttivo dei suoi effetti propri, tra cui la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene che ne è oggetto, indicate nell'art. 586 cod. proc. Civ." Detta conclusione risolve anche la seconda questione interpretativa relativa agli obblighi del Conservatore. Sul punto infatti la Cassazione precisa che: "come immediato è il trasferimento, immediata deve essere la liberazione da quei pesi ed immediata l'immissione nel traffico giuridico di un bene così purgato da tutte le formalità pregiudizievoli espressamente previste dalla legge: ed il Conservatore non può sottrarsi al relativo ordine e tanto meno pretendere improprie ed impreviste attestazioni o certificazioni sull'avvenuta carenza di opposizioni o su circostanze diverse dal rituale deposito del decreto che l'ordine gli impartisca incondizionatamente." Leggi anche La cancellazione dell'ipoteca |
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