Data: 20/12/2020 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo

La Cassazione sulle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione

Se il giudice dell'esecuzione, al termine di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci un'ordinanza di assegnazione che addebita al debitore esecutato le spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo si intenderà ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., sicché il creditore potrà pretenderlo nei limiti della capienza del credito assegnato.
È questo, in breve, quanto chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26922/2020 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso promosso da un avvocato che aveva agito in via monitoria nei confronti del Ministero dell'economia.

In sede di merito, il legale deduceva di aver ottenuto un'ordinanza di assegnazione, solo parzialmente satisfattiva, all'esito di un pignoramento effettuato a carico del convenuto allora esecutato, presso il terzo Banco di Napoli, e di aver avuto, successivamente, un avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento, adempiuto, dell'imposta di registro, di cui quindi chiedeva la restituzione.

In particolare, il Giudice di Pace accordava il decreto ingiuntivo ma, all'esito dell'opposizione del Ministero, ne dispone la revoca rilevando come l'ordinanza di assegnazione costituisse già titolo esecutivo, sicché la pretesa difettava di interesse. Nel dettaglio.

Non concessa la duplicazione del titolo già conseguito

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Nel dettaglio, nell'impugnata sentenza n. 1014/2018 (estensore dott. Massimo Amato), il Giudice di Pace di Benevento sottolinea come l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, che ha previsto l'assegnazione non solo della sorte capitale, ma anche delle spese processuali e delle successive spese di registrazione, sia a tutti gli effetti un titolo esecutivo per ottenere il recupero delle somme assegnate e rimaste insoddisfatte a seguito della dichiarazione di incapienza effettuata dell'ordinanza stessa.

Pertanto, il decreto ingiuntivo avrebbe costituito una duplicazione del titolo già conseguito, posto che la Corte di Cassazione (sent. n. 13518/2004) ha affermato che "il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti dal debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto".

Confermando sostanzialmente la decisione impugnata, la Cassazione ritiene sussistente un difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo e, nel caso, oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).

Imposta di registro e ordinanza di assegnazione

Gli Ermellini richiamano un risalente orientamento per evidenziare come "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione" (cfr. Cass. n. 394/1968).
Ancora, "il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (cfr. Cass. n. 24571/2018, n. 4243/2020, n. 3720/2020, n. 1004/2020, n. 4964/2019).
Dai richiamati orientamenti consegue, per un verso, che le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza mentre, per altro verso, l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse.

Recupero spese registrazione dell'ordinanza

Dunque, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c.., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito.
In conclusione, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c. sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato.
Si ringrazia il dott. Massimo Amato (Gop - ufficio del Giudice di pace Benevento) per la cortese segnalazione

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