Data: 21/12/2020 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Stop ai mutui fino al 31 dicembre 2021

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Il Maxi decreto Ristori definitivamente approvato il 18 dicembre 2020 contempla la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale la banca è tenuta a sospendere la prima rata di mutuo in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda con cui si chiede una pausa dei pagamenti.

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Come risulta dal dossier che illustra il nuovo provvedimento "con la modifica in esame fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, a valere sul Fondo, e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, l'istituto di credito è tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda."

Fondo solidarietà mutui prima casa

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Ricordiamo che il Fondo Gasparrini o Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'articolo 2 della legge finanziaria 2008.

Il Fondo, la cui disciplina è stata modificata nel 2012 dalla legge n. 92, che ha riformato il mercato del lavoro, permette a chi ha contratto un mutuo per comprare la prima casa di poter beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, nel momento in cui il titolare del contratto si trovi in una situazione di difficoltà temporanea che incide negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Chi può chiedere la sospensione

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I casi ammessi per la richiesta di sospensione sono i seguenti:cessazione del rapporto di lavoro subordinato; risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o anzianità; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o agenzia; recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, morte o grave handicap o invalidità civile (ai sensi della legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%.

In pratica su domanda del mutuatario il Fondo provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione dei pagamenti, che non può essere richiesta per più di due volte e per un massimo di 18 mesi. Richiesta che comporta ovviamente la proroga della durata del contratto di mutuo e delle garanzia ad esso collegate per il tempo corrispondente alla sospensione, ma che non comporta l'applicazione di ulteriori spese, commissioni o garanzie.

Concluso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende in base a quanto concordato inizialmente.

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