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Data: 08/01/2021 11:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero
Requisiti e competenze dell'amministratore di condominio[Torna su] L'amministratore di condominio è colui che si occupa dei problemi comuni dei residenti di un edificio.
Sulla base della riforma avvenuta nel 2013 e del successivo decreto ministeriale n.140 del 2014, un soggetto che vuole svolgere questa professione deve avere determinati requisiti:
Con riferimento a tale ultimo aspetto, in pratica, l'amministratore di condominio non deve essere sottoposto a misure di prevenzione, ovverosia non deve essere interdetto o inabilitato, e il suo nome non deve risultare annotato nell'elenco dei protesti cambiari. Inoltre, egli non deve aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commissiona la pena della reclusione da un minimo di due a un massimo di cinque anni. Requisiti professionali: eccezioni[Torna su]
In tema di "requisiti professionali" sono previste delle eccezioni. Gli amministratori che sono anche condomini dell'edificio sono esonerati dall'obbligo di diploma di scuola secondaria superiore e anche dal corso di formazione iniziale, periodica e continua. I soggetti che, invece, hanno esercitato la professione per almeno un anno, nell'arco temporale di tre anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di riforma del condominio (ovverosia nel triennio che va dal 18 giungo 2010 al 18 giugno 2013) sono esonerati dall'obbligo di diploma di scuola secondaria e superiore e anche dal corso di formazione iniziale, ma non dalla formazione periodica annuale. A tal fine, è necessario dimostrare l'effettiva prestazione dell'attività (ad esempio, allegando idonea documentazione, come i verbali delle assemblee). Avvocato amministratore di condominio[Torna su]
Caso a parte riguarda gli avvocati che esercitano la professione forense: questa particolare categoria può svolgere l'attività di amministratore di condominio, ma non assumere la carica di amministratore di società con oggetto l'attività di gestione del condominio. Formazione dell'amministratore[Torna su]
Per quanto riguarda la formazione dei futuri amministratori di condominio, il punto di riferimento è rappresentato dal d.m. n. 140/2014, il quale enuclea sia i requisiti che sono necessari per svolgere l'attività formativa sia i criteri, i contenuti e anche le modalità di svolgimento dei corsi di formazione. In particolar modo, l'organizzazione materiale dei corsi è affidata a responsabili scientifici, in possesso di una specifica professionalità, oltre che dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità. Per quanto riguarda la durata dei corsi, la formazione iniziale, necessaria per poter conseguire l'abilitazione, si sostanzia in settantadue ore che a loro volta si dividono in quarantotto che sono dedicate alla teoria e ventiquattro all'esercitazione pratica. I corsi possono anche essere svolti in modalità telematica, mentre l'esame finale va sempre conseguito in presenza fisica. L'attestato di idoneità viene rilasciato dopo il conseguimento ed il superamento dell'esame finale. Per i corsi di aggiornamento periodico annuale, per tutti gli amministratori le ore previste sono quindici, distribuite tra teoria e pratica. MaterieLe materie previste dalla formazione sono:
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