Data: 26/02/2007 - Autore: Silvia Vagnoni
"Quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, contrariamente a quanto sostenuto, non modifica n� la natura n� il contenuto del titolo di godimento dell'immobile. Ci� dunque comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l'esclusione di uno dei coniugi dall'utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina gi� vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Ne consegue pertanto che ove, come nella specie, si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato - c.d. precario -, il comodatario � tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (art. 1810 c.c.) e che il diritto di recesso del proprietario � stato legittimamente esercitato". � quanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione (Sent. n. 3179/2007) la quale, confermando le precedenti statuizioni dei giudici di merito, ha rilevato che qualora una societ� conceda in comodato gratuito un immobile adibito dal proprio amministratore unico ad alloggio del suo nucleo familiare e quest'ultimo venga in sede di separazione assegnato alla moglie, la societ� comodante pu� legittimamente esercitare il diritto di recesso nei confronti della comodataria, trattandosi di comodato stipulato senza la determinazione di un termine finale.
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