Data: 21/12/2020 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Ufficiale di Stato civile si rifiuta di registrare la Dat

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Importante il principio affermato dal Tribunale di Napoli con il decreto del 30 ottobre 2020 (sotto allegato) in merito alle Dat: l'Ufficiale di Stato Civile non può rifiutare di ricevere e registrare la Dat presentata dal cittadino perché la legge in materia non contempla alcuna discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

Decisione che chiude la travagliata storia di un cittadino, costretto a ricorrere al Tribunale di Napoli al fine di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di ricevere la sua Dat, ossia la Disposizione anticipata di Trattamento contenuta in una scrittura privata e di annotarla nel Registro dei Testamenti Biologici presso la Pubblica Amministrazione preposta.

Il ricorrente fa infatti presente, nel rispetto della procedura del Comune, di aver inoltrato la suddetta domanda via pec, previo appuntamento, per provvedere al deposito della Dat, dichiarazione che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 219/2017, deve essere redatta nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o della scrittura privata da consegnare personalmente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, con conseguente annotazione nell'apposito registro, ove istituito, o presso le strutture sanitarie, in presenza dei presupposti richiesti dal comma 1 dell'articolo.

Appuntamento che però il Comune non gli ha mai fissato. Ragion per cui, decorsi oltre 30 giorni, preso atto del rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile di provvedere alla registrazione della sua Dat, si rivolge al Tribunale.

L'Ufficiale non può rifiutarsi di registrare la Dat

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Il Tribunale di Napoli con il decreto del 30 ottobre 2020 (sotto allegato) accoglie le istanze del ricorrente e ordina all'Ufficiale dello Stato civile di ricevere la Dat e di procedere alla sua annotazione nell'apposito Registro dei "Testamenti Biologici" presso il Comune di Napoli.

Analizzando la normativa che disciplina la Dat, quella dell'Ordinamento dello Stato Civile e i provvedimenti del Comune di Napoli, il Giudice non rileva alcuna causa ostativa alla ricezione della Dat da parte dell'Ufficiale di Stato civile e alla sua successiva registrazione, anche perché è emerso che l'Ente si è dotato del Registro contemplato dall'art. 4 della legge n. 219/2017.

Ora, poiché la materia non prevede alcuna discrezionalità delle P.A, il giudice conclude che l'Ufficiale di Stato civile non può rifiutarsi di ricevere e registrare una Dat, facendo presente che qualora venisse meno ai suoi doveri, rifiutandosi di adempiere alla richiesta del cittadino, inciderebbe sulla sfera giuridica di quest'ultimo, violando così il suo diritto di autodeterminarsi.

Entusiasmo dell'Associazione Luca Coscioni sulla decisione

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Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni, nel comunicato (sotto allegato) pubblicato dopo il provvedimento del Tribunale di Napoli si esprime entusiasticamente sul contenuto dello stesso perchè afferma l'importante principio secondo cui "l'Ufficiale di stato civile non può apporre nessun rifiuto al ricevimento di una disposizione anticipata di volontà perché la materia non è connotata da nessuna discrezionalità della Pubblica Amministrazione."

Un precedente importante perché qualifica come fondamentale il diritto di scelta riconosciuto sul fine vita di ognuno.


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