Data: 08/01/2021 11:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

L'art. 32 del codice deontologico

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La rinuncia al mandato č oggetto di uno specifico articolo del codice di deontologia forense, ovverosia l'articolo 32 che si occupa di dettare le linee guida cui l'avvocato deve conformarsi nel caso in cui decida di esercitare la propria facoltā di recedere dal mandato.

In linea generale, č previsto che egli ponga in essere tutte le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

Il preavviso al cliente

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In capo all'avvocato č riconosciuta la piena libertā di recedere dal rapporto professionale, senza che sussista la necessitā della giusta causa (che ritroviamo invece nell'articolo 2237 c.c., relativo al recesso dal contratto d'opera professionale).

Tuttavia, il legale che rinuncia al proprio mandato deve dare all'assistito un congruo preavviso e deve informarlo di tutto quanto si renda necessario per non pregiudicarne la difesa.

Irreperibilitā dell'assistito

L'articolo 32, al terzo comma, prevede che, in caso di irreperibilitā della parte assistita, l'avvocato deve comunicare la rinuncia mediante lettera raccomandata, da inoltrare all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto dell'assistito, o a mezzo posta elettronica certificata.

Adempiute tali formalitā, l'avvocato č esonerato da qualsiasi altra attivitā o responsabilitā.

Mancata nomina di un successore

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Se, dopo la rinuncia al mandato fatta nel rispetto degli obblighi di legge, la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro legale, l'avvocato non č responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare l'ex cliente delle comunicazioni e notificazioni che dovessero (ancora) pervenirgli.

Sanzioni deontologiche

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L'articolo 32 si occupa anche delle conseguenze del mancato rispetto di quanto dallo stesso sancito, prevedendo che in capo all'avvocato che viola i doveri deontologici relativi alla rinuncia al mandato si applica la sanzione disciplinare della censura.

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