Data: 08/01/2021 11:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

Definizione di contratto

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La definizione di contratto è riportata all'interno del codice civile e, più specificamente, nell'art.1321: tale disposizione definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

Il contratto è espressione dell'autonomia negoziale, che viene intesa quale potere delle parti di autoregolamentare i propri interessi (art.1322 c.c.), e può essere sia bilaterale che plurilaterale, purché si perfezioni con il successivo consenso di due o più parti.

Il contratto si caratterizza anche per la sua patrimonialità, in quanto ha per oggetto rapporti che hanno una valenza economica.

Classificazione dei contratti

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Dei contratti possiamo fare diverse classificazioni.

Perfezionamento del vincolo contrattuale

In base al perfezionamento del vincolo contrattuale vi sono:

  • i contratti consensuali, che costituiscono la maggioranza e si perfezionano con il semplice consenso (la compravendita di un'automobile si perfeziona quando si forma l'accordo tra il venditore e il compratore, indipendentemente dalla consegna del veicolo);
  • i contratti reali, che richiedono, ai fini del loro perfezionamento, non solo il consenso delle parti, ma anche la consegna della cosa, che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso (si pensi, ad esempio, al comodato o al mutuo).

Tempo dell'esecuzione

In base al tempo dell'esecuzione abbiamo:

  • i contratti a esecuzione istantanea, che sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all'atto della conclusione del negozio (esecuzione immediata) o in un momento successivo (esecuzione differita);
  • i contratti di durata, che sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo o in modo continuo (esecuzione continuata, si pensi ad esempio alla locazione) o a intervalli (esecuzione periodica, si pensi ad esempio alla somministrazione di derrate).

Effetti del contratto

In base agli effetti possiamo distinguere tra:

  • contratti a effetti obbligatori, che sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio. Non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali (es.: locazione, deposito);
  • contratti a effetti reali (o traslativi), che sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato (art. 1376 c.c.).

Si precisa che i contratti a effetti reali sono, dal punto di vista del perfezionamento della volontà, consensuali: per il trasferimento o per la costituzione del diritto, è, infatti, sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato; non è quindi necessaria la consegna, che vale solo ad effetti possessori (cd. principio del passaggio consensuale del diritto).

Nesso tra le attribuzioni patrimoniali

In base al nesso tra le attribuzioni patrimoniali abbiamo:

  • i contratti a prestazioni corrispettive, che si caratterizzano per il fatto che gli stessi generano due attribuzioni patrimoniali contrapposte e che tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività che consiste nella interdipendenza fra esse (per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non è effettuata anche la prestazione dall'altra parte);
  • i contratti unilaterali, che sono quei contratti che, pur implicando l'esistenza di due parti e due distinte dichiarazioni di volontà, generano l'obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es.: donazione, mutuo senza interessi etc.).

Rapporto tra i corrispettivi

In base al rapporto tra i corrispettivi, nei contratti a prestazioni corrispettive, possiamo distinguere tra:
  • contratti di natura aleatoria, ovverosia quelli in cui l'entità o l'esistenza della prestazione o della controprestazione è collegata a un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale (cd. alea) è più ampio e assume rilevanza causale. Ne sono degli esempi i contratti di assicurazione, di gioco, di scommessa, di vendita di cose future;
  • contratti commutativi, nei quali, fin dal momento della conclusione, ciascuna delle parti conosce l'entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto medesimo (si pensi, ad esempio, alla compravendita, nella quale il venditore sa che si spoglierà del bene e che in cambio riceverà una certa somma di danaro).

Autonomia negoziale

In base all'autonomia negoziale abbiamo:

  • i contratti atipici o innominati, che sono quelli che non rientrano in un dato tipo legale. La possibilità di stipularli è espressamente riconosciuta dal comma 2 dell'art. 1322 c.c.;
  • contratti tipici o nominati, che costituiscono un modello di operazione economica che si è tradotto in un modello normativo, che è previsto e disciplinato dalla legge
  • contratti collegati, che si caratterizzano per il fatto che tra una pluralità di contratti sussiste un rapporto di interdipendenza, in quanto l'interesse perseguito dalle parti può essere realizzato solo tramite il collegamento tra i singoli contratti (cd. collegamento funzionale). Il collegamento può anche essere genetico, quando un contratto influisce sulla formazione dell'altro. Infine, l'interdipendenza dei negozi è normalmente reciproca, ma può essere anche unilaterale, quando la sorte di un rapporto si ripercuote sull'altro, ma non viceversa.
  • contratti misti, dei quali si individuano due distinte ipotesi: la prima riguarda il contratto in cui concorrono gli elementi di più contratti tipici che si fondono in un'unica causa, concorrendo così a realizzare un interesse unitario sul piano pratico-economico; la seconda, invece, riguarda l'ipotesi di una pluralità di cause concorrenti nella unicità del rapporto (es.: vendita mista a donazione). Nell'una e nell'altra ipotesi (fusione o concorrenza di cause) il contratto misto è inteso come contratto unico e, per determinare la relativa disciplina giuridica, può farsi riferimento sia al criterio cd. della combinazione, secondo il quale ciascun elemento contrattuale distinto deve essere regolato dalle norme che gli sono proprie, sia al criterio cd. dell'assorbimento, secondo il quale si applica la disciplina del contratto prevalente. Si ritiene attualmente preferibile il criterio cd. dell'assorbimento attenuato, secondo il quale può applicarsi la disciplina dell'elemento prevalente unicamente in caso di incompatibilità tra le discipline dei distinti elementi contrattuali.

Elementi essenziali del contratto

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Gli elementi essenziali del contratto sono:

  • l'accordo delle parti (il reciproco consenso in ordine all'operazione economica);
  • la causa (lo scopo pratico perseguito dalle parti: è la cd. causa in concreto);
  • l'oggetto (inteso come l'operazione economica voluta dalle parti, ad es. il trasferimento della proprietà, e come il bene oggetto dell'operazione economica, ad es. la casa);
  • la forma, se prevista dalla legge a pena di nullità (la forma è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti, ad es. il documento, l'accordo verbale, il comportamento dei soggetti contraenti).

La mancanza anche di uno di questi requisiti comporta la nullità del contratto.

Elementi accidentali del contratto

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Andiamo ora ad analizzare gli elementi accidentali del contratto:

  • la condizione (elemento accidentale che subordina l'inizio o la cessazione dell'efficacia del contratto al verificarsi o meno di un avvenimento futuro e incerto);
  • il termine (il momento a partire dal quale o fino al quale il negozio avrà efficacia);
  • il modo od onere (elemento accessorio dei negozi gratuiti – testamento, donazione – che consiste in un peso imposto ai destinatari di essi – ad es.: ti dono un immobile con l'obbligo di costruire un ospedale).

Come si forma il contratto

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Il contratto si forma con lo scambio di proposta e accettazione.

La proposta è l'atto con il quale una parte prospetta all'altra il contenuto del contratto; l'accettazione, invece, esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta.

Il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e precisamente quando la dichiarazione giunge all'indirizzo del proponente (art. 1335 c.c.).

Rileva anche la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso delle parti (dichiarazioni congiunte e simultanee).

Efficacia del contratto

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Il contratto ha forza di legge tra le parti. Esso, secondo il principio di intangibilità della sfera giuridica altrui, non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi espressamente previsti dalla legge (come, ad esempio, in caso di contratto per persona da nominare, previsto dall'articolo 1401 c.c.).

Una volta concluso, il contratto può essere sciolto soltanto per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge e diventa inefficace se è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risolto.

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