Data: 13/01/2021 10:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

Chi nomina l'amministratore

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L'amministratore di condominio deve essere nominato dall'assemblea condominiale. La sua carica ha una durata di un anno e il suo mandato viene rinnovato in automatico (a meno che non si dimetta o l'assemblea non lo riconfermi).

La maggioranza che viene richiesta per la nomina è quella degli intervenuti in assemblea che possiedono almeno la metà dei millesimi.

L'assemblea che va a decidere di non riconfermare l'amministratore in carica può essere convocata da un minimo di due condomini (purché rappresentino almeno un sesto dei millesimi di proprietà).

Nel caso in cui al condominio manchi un amministratore, viene previsto dalla legge che anche un solo condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria per soccombere a tale mancanza. E' invece fatto divieto sia al costruttore che al venditore dell'edificio di nominare l'amministratore (nel caso si verifichi tale ipotesi i condomini possono opporsi). La nomina da parte dell'assemblea viene infatti qualificata come norma inderogabile, cosi come riportato all'interno dell'art.1129 del codice civile.

Amministratore società

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Molte volte capita che l'incarico, invece che da un'amministratore persona fisica, viene svolto formalmente da una società. In questo caso, i requisiti obbligatori per poter assumere le vesti di amministratore devono essere possedute da tutti i soci, i quali sono illimitatamente responsabili (in egual misura), dagli amministratori della società e anche dai dipendenti che svolgono la funzione di amministratori condominiali.

Accettazione dell'incarico

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L'amministratore che intende accettare l'incarico di gestione di un condominio deve sottoscrivere l'accettazione e riportare l'onorario pattuito, indicando in modo dettagliato la cifra, pena l'annullamento della nomina.

Sia il documento che contiene l'accettazione della nomina, che quello del suo rinnovo deve comprendere al suo interno: i dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, e, se si stratta di società, anche la denominazione sociale e la sede legale. Inoltre, deve essere ivi indicato anche il luogo dove vengono custoditi i quattro registri necessari per l'amministrazione.

Si ricorda che i quattro registi sono:

  • anagrafe e condominiale;
  • verbali di assemblee;
  • nomina e revoca dell'amministratore;
  • contabilità.
All'interno del documento di accettazione vanno anche specificati sia i giorni che gli orari in cui ogni condomino, su richiesta, può prendere visione di tutta la documentazione condominiale.

La revoca dell'incarico

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A disciplinare la revoca dell'incarico è l'art.1129 comma 11 del codice civile.

La revoca può essere richiesta nelle ipotesi in cui l'amministratore:

  • ometta di convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale;
  • commetta gravi irregolarità in ambito fiscale;
  • non apra o non utilizzi il conto corrente condominiale;
  • ometta la tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, dei verbali dell'assemblea, della contabilità, della nomina e revoca dell'amministratore;
  • non comunichi in modo tempestivo all'assemblea dei condomini di aver ricevuto una citazione o un provvedimenti diretti al condominio;
  • non renda il conto della gestione;
  • ometta l'esecuzione dei provvedimenti imposti dal giudice;
  • ometta o comunichi in modo incompleto o inesatto i propri dati anagrafici e professionali.

La nomina dell'amministratore può anche essere revocata al di fuori dei casi sopracitati. In alcuni casi la nomina viene revocata dall'autorità giudiziaria (in questo caso anche su richiesta di un solo condomino).


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