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Data: 22/12/2020 10:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Due anni in più per il superbonus 110%[Torna su]
Due anni in più per il credito d'imposta maggiorato al 110% per efficientamento energetico e adeguamento sismico. È stato prorogato per tutto il 2022 il superbonus 110%. A stabilirlo è un emendamento alla manovra 2021 approvato dalla commissione bilancio della Camera, il cui testo inizia oggi l'esame in aula. La norma impegna 7,5 miliardi di euro ed estende il bonus fino al 30 giugno 2022 con ulteriori 6 mesi di proroga per chi ha già sostenuto le spese dal 1 luglio 2022.
Superbonus fino al 2022 ma i lavori entro giugno[Torna su]
Proroga per il superbonus dunque di 6 più 6 mesi, fino alla fine del 2022, con gli ultimi sei mesi per consentire il completamento dei lavori. Se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo la detrazione al 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. L'emendamento prevede tre fasce: i condomini che a giugno 2022 hanno fatto il 60% dei lavori possono concludere entro il 31 dicembre 2022. Le case unifamiliari e quelle con accesso autonomo devono ultimare i lavori a giugno 2022 mentre gli Iacp (case popolari) che a dicembre 2022 hanno completato il secondo stato di avanzamento dei lavori possono concludere entro giugno 2023.
Superbonus, i beneficiari[Torna su]
Il provvedimento proroga l'applicazione della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. La norma chiarisce ancora che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione ci sono anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. |
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