Data: 27/12/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Reato di evasione per chi si allontana dal domicilio

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Annullata senza rinvio la sentenza di condanna a due mesi e 20 giorni di reclusione per il ricorrente sottoposto agli arresti domiciliari e accusato di evasione per essersi recato dai Carabinieri e aver chiesto di preferire il carcere alla convivenza litigiosa con la moglie. Questa la decisione assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 36518/2020 (sotto allegata) contro quella con cui il giudice dell'impugnazione ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado e, ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, ha ridotto a due mesi e venti giorni la pena della reclusione inflitta al ricorrente, condannato per il reato di evasione.

C'� evasione per chi preferisce il carcere alla moglie?

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Il ricorrente per� ricorre contro la decisione del giudice d'Appello sollevando due motivi.

Con il primo fa presente di non essersi allontano dalla sua abitazione con la volont� di sottrarsi al controllo delle autorit�. Dichiara infatti si essersi presentato volontariamente presso la Caserma dei Carabinieri, distante poche centinaia di metri da casa sua, manifestando la volont� di non voler stare a casa con la moglie, a causa di un litigio.

Con il secondo contesta invece il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilit� prevista dall'art. 131 bis. c.p perch� la decisione impugnata non ha tenuto conto della scarsa intensit� del dolo e dell'offesa arrecata con la sua condotta e si � basata solo sul fatto incerto dell'arbitrariet� della propria condotta nel decidere di recarsi presso la Caserma dei Carabinieri.

Per il reato di evasione non rileva la ragione dell'allontanamento

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3651872020 annulla senza rinvio la decisione impugnata perch� il fatto non � punibile a causa della tenuit� del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Per quanto riguarda per� il primo motivo del ricorso, gli Ermellini ritengono che sia infondato perch� "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorch� per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volont� di allontanarsi dal domicilio."

In riferimento al caso particolare in cui l'imputato si allontani dal domicilio per andare in Caserma e fare presente di voler rientrare in carcere, adducendo l'insostenibilit� della convivenza con i propri familiari, la Cassazione, dopo avere illustrato due opposti orientamenti, dichiara di aderire a quello maggioritario secondo il quale "il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari � generico, essendo necessaria e sufficiente � in assenza di autorizzazione � la volont� di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione."

Fondato invece per la Cassazione il secondo motivo, se solo si considerano le modalit� con cui si � svolta l'evasione. Dalla sentenza si evince infatti, senza che siano necessari ulteriori accertamenti, la non abitualit� e la minima offensivit� della condotta di evasione per la breve durata dell'allontanamento e per il fatto che il soggetto ha lasciato l'abitazione in cui era agli arresti al solo scopo di sottoporsi al controllo diretto delle forze di polizia.

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