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Data: 24/12/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Decadenza genitoriale[Torna su]
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28723/2020 (sotto allegata) accoglie i motivi principali del ricorso di un padre, ribadendo l'importanza della tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità, richiamando anche alcune importanti pronunce della Cedu in materia. Pronuncia con cui gli Ermellini ribaltano la decisione della Corte d'Appello, che aveva rigettato il reclamo di un padre nei confronti del decreto con cui il Tribunale dei Minori aveva rigettato la sua richiesta di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale del figlio minore e di allontanamento di quest'ultimo dall'abitazione materna. Decisione confermata dal giudice dell'impugnazione, che ha disposto incontri padre figlio una volta al mese sotto osservazione dei servizi sociali, alla luce della espletata CTU, per valutare la capacità genitoriale della madre e la possibilità di recuperare il rapporto padre figlio. Accertamento dei comportamenti alienanti del genitore[Torna su]
Decisione a cui però il padre si oppone, sollevando ben sei motivi di ricorso in Cassazione tra i quali occorre evidenziare il terzo con cui censura l'affermazione dell'adeguatezza della madre ad educare il figlio, in quanto assunta sulla base di una CTU ampiamente contestata e omettendo di prendere in considerazione gli atteggiamenti della madre finalizzati ad escludere la figura paterna dalla vita del figlio. Con il quarto invece fa presente che la decisione del giudice si è basata erroneamente sulla "decisa" incapacità del padre nel relazionarsi con il figlio, senza accertare, come dispone la giurisprudenza della Cassazione, i comportamenti posti in essere dalla madre per alienare il padre. La madre che allontana il figlio dal padre lede il diritto alla bigenitorialità[Torna su]
La Cassazione con l'ordinanza n. 28723/2020 accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara infondato il primo, assorbiti gli altri e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione, motivando la sua decisione anche alla luce di quanto sancito dalla Cedu in materia di bigenitorialità. La Corte rileva come la censura del padre si incentri sulla violazione del "principio della bigenitorialità, cioè del diritto del bambino di avere un rapporto tendenzialmente equilibrato ed armonioso con entrambi i genitori e, quindi, anche con il padre, ai fini dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale." Principio che in molte occasioni la stessa Cassazione ha affermato definendolo "quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione." Orientamento confermato anche a livello europeo dalla Cedu, la quale "pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori." Per la Cedu è fondamentale che un padre e un figlio stiano insieme, per cui se vengono prese misure di diritto interno che in qualche modo impediscono questo diritto, si ha una violazione dell'art. 8 della CEDU. I Giudici di Strasburgo sottolineano però anche l'importanza dei tempi di attuazione delle misure necessarie a favorire il riavvicinamento padre e figlio. Il trascorrere del tempo può infatti avere conseguenze negative irrimediabili per il rapporto del minore con il genitore che non vive con lui. La Corte d'Appello quindi non solo ha errato nel ritenere la madre adeguata, ma ha anche omesso di motivare per quali ragioni è stata indotta a escludere una frequentazione più assidua tra padre e figlio. La Corte ha inoltre trascurato che nel caso de quo il comportamento fortemente oppositivo della madre avrebbe dovuto costituire un fatto decisivo ai fini del decidere "trattandosi di una condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità." Leggi anche Il principio di bigenitorialità |
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