Data: 23/12/2020 22:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Cnf e crediti formativi 2021

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Perdurando la crisi sanitaria, il Consiglio nazionale forense chiarisce che l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo ed ancora nel 2021 ciascun iscritto al Cnf adempie l'obbligo formativo col conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie. A stabilirlo è il Cnf con la delibera 310 della seduta del18 dicembre 2020 (in allegato).

Cnf, crediti in modalità FAD

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La decisione in relazione al fatto che l'emergenza COVID 19 persiste ed impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale. Di conseguenza i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalita? FAD; ed ancora i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti(cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto ai crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantita? e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all'obbligo formativo per l'anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti.


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