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Data: 23/12/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Compensazione multilaterale debiti-crediti[Torna su]
Tra gli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio e ora in fase di esame in Aula alla Camera, c'è l'art. 35 bis, dedicato alle "Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche" ribattezzato già "baratto finanziario". L'emendamento è frutto dell'iniziativa del deputato Garavaglia, della Lega Nord, che anche in sede regionale, nell'ormai lontano 2014, aveva proposto l'avvio sperimentale di una procedura di compensazione multilaterale, da avviare con un sistema fondato su una su piattaforma elettronica, in grado di consentire operazioni di permuta di beni e servizi con compensazione di debiti e crediti. Il testo dell'emendamento sulla compensazione multilaterale[Torna su]
L'emendamento composto da tre commi, prevede l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 4 del decreto legislativo n. 127/2015 e dispone che:
Baratto 4.0: come funziona[Torna su]
La compensazione multilaterale o come è già stata soprannominata "baratto 4.0" consentirebbe ai contribuenti di compensare crediti e debiti risultanti dalle transazioni commerciali comprovate da fattura elettronica, attraverso una piattaforma, che dovrà essere messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Compensazione che produrrebbe l'effetto estintivo dell'obbligazione. L'art. 1241 c.c. dedicato all'estinzione delle obbligazioni per compensazione prevede infatti che "Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono." Non tutti però potranno accedere a questo meccanismo di compensazione. Come chiarisce espressamente il testo dell'emendamento, sono esclusi coloro che hanno in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, o piani attestati di risanamento iscritti nel registro delle imprese Le modalità attuative della norma sono rimesse alle norme di rango secondario, che dovranno stabilire anche le condizioni di servizio della piattaforma. Provvedimenti che potranno essere emanati però solo dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali al fine di tutelare la privacy dei possibili e futuri aderenti. |
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