|
Data: 26/12/2020 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Cos'è l'OPA[Torna su]
L'OPA è un'offerta con la quale un soggetto dichiara formalmente agli azionisti di una società quotata la propria disponibilità ad acquistare i titoli della società medesima a un prezzo superiore a quello di borsa, con il fine di acquisire o rafforzare il proprio controllo. L'offerente può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, mentre i destinatari sono tutti coloro che posseggono gli strumenti finanziari oggetto dell'OPA stessa, senza alcuna differenziazione. Obbligo di comunicazione alla Consob[Torna su]
Chi intende lanciare un'OPA è obbligato a darne preventiva comunicazione alla Consob. A tale comunicazione va allegato un documento nel quale sono riportate le informazioni necessarie per maturare un giudizio consapevole sull'offerta e che, in quanto tale, è destinato alla futura pubblicazione. OPA, OPS e OPAS[Torna su]
L'OPA va tenuta distinta da due figure simili: l'OPS – Offerta Pubblica di Scambio e l'OPAS – Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio. Infatti, l'offerta fatta tramite OPA è in denaro contante, mentre con l'OPS sono offerti titoli azionari e con l'OPAS il corrispettivo è costituito sia da titoli che da denaro. Irrevocabilità dell'OPA[Torna su]
L'OPA è irrevocabile. Ciò, tuttavia, non vuol dire che essa non possa essere assoggettata ad alcune condizioni (come, ad esempio, il raggiungimento di un certo numero di titoli): queste sono possibili, ma vanno specificate nel documento di offerta. Tuttavia, l'OPA non può mai essere sottoposta a condizioni meramente potestative, ovverosia che si verificano solo sulla base di una scelta discrezionale dell'offerente. Obblighi della società oggetto di OPA[Torna su]
La società oggetto dell'Offerta Pubblica d'Acquisto deve comunicare al pubblico tutti i dati necessari per la valutazione dell'offerta, con un documento nel quale vanno indicati anche il proprio giudizio circa l'operazione e gli eventuali fatti di rilievo non riportati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata. OPA obbligatoria e facoltativa[Torna su]
L'OPA può essere obbligatoria o facoltativa. L'OPA obbligatoria si ha quando si verificano determinate condizioni che costringono l'offerente a presentarla. Essa può avere a oggetto solo azioni ordinarie di società italiane e che sono quotate in mercati regolamentati italiani. L'OPA obbligatoria può essere totalitaria, di consolidamento o residuale. L'OPA facoltativa o volontaria, invece, si ha quando l'offerente decide spontaneamente di presentarla. Questa seconda tipologia non conosce limiti per quanto riguarda gli strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto. OPA amichevole od ostile[Torna su]
Un'altra rilevante distinzione è quella tra OPA amichevole e OPA ostile. Nella prima, il consiglio di amministrazione della società oggetto dell'offerta è favorevole alla stessa, nella seconda, invece, il c.d.a. si è pronunciato contrario. Leggi anche: - OPA: il caso Hitachi - Ansaldo - Diritto società: strumenti a difesa delle scalate ostili |
|