Data: 26/12/2020 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'è l'OPA

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L'OPA è un'offerta con la quale un soggetto dichiara formalmente agli azionisti di una società quotata la propria disponibilità ad acquistare i titoli della società medesima a un prezzo superiore a quello di borsa, con il fine di acquisire o rafforzare il proprio controllo.

L'offerente può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, mentre i destinatari sono tutti coloro che posseggono gli strumenti finanziari oggetto dell'OPA stessa, senza alcuna differenziazione.

Obbligo di comunicazione alla Consob

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Chi intende lanciare un'OPA è obbligato a darne preventiva comunicazione alla Consob.

A tale comunicazione va allegato un documento nel quale sono riportate le informazioni necessarie per maturare un giudizio consapevole sull'offerta e che, in quanto tale, è destinato alla futura pubblicazione.

OPA, OPS e OPAS

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L'OPA va tenuta distinta da due figure simili: l'OPS – Offerta Pubblica di Scambio e l'OPAS – Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio.

Infatti, l'offerta fatta tramite OPA è in denaro contante, mentre con l'OPS sono offerti titoli azionari e con l'OPAS il corrispettivo è costituito sia da titoli che da denaro.

Irrevocabilità dell'OPA

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L'OPA è irrevocabile. Ciò, tuttavia, non vuol dire che essa non possa essere assoggettata ad alcune condizioni (come, ad esempio, il raggiungimento di un certo numero di titoli): queste sono possibili, ma vanno specificate nel documento di offerta.

Tuttavia, l'OPA non può mai essere sottoposta a condizioni meramente potestative, ovverosia che si verificano solo sulla base di una scelta discrezionale dell'offerente.

Obblighi della società oggetto di OPA

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La società oggetto dell'Offerta Pubblica d'Acquisto deve comunicare al pubblico tutti i dati necessari per la valutazione dell'offerta, con un documento nel quale vanno indicati anche il proprio giudizio circa l'operazione e gli eventuali fatti di rilievo non riportati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.

OPA obbligatoria e facoltativa

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L'OPA può essere obbligatoria o facoltativa.

L'OPA obbligatoria si ha quando si verificano determinate condizioni che costringono l'offerente a presentarla. Essa può avere a oggetto solo azioni ordinarie di società italiane e che sono quotate in mercati regolamentati italiani. L'OPA obbligatoria può essere totalitaria, di consolidamento o residuale.

L'OPA facoltativa o volontaria, invece, si ha quando l'offerente decide spontaneamente di presentarla. Questa seconda tipologia non conosce limiti per quanto riguarda gli strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto.

OPA amichevole od ostile

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Un'altra rilevante distinzione è quella tra OPA amichevole e OPA ostile.

Nella prima, il consiglio di amministrazione della società oggetto dell'offerta è favorevole alla stessa, nella seconda, invece, il c.d.a. si è pronunciato contrario.

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