Data: 05/01/2021 13:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Interdittiva antimafia: ricorso

Il Ministero dell'Interno presenta appello avverso una sentenza del giudice di primo grado che ha annullato un'interdittiva antimafia.
La societ� appellata, in realt�, in precedenza � stata gi� attinta da tre interdittive: le prime due, qualche anno fa, confermate nella loro legittimit� dal Consiglio di Stato, mentre una terza annullata con sentenza del Tar non appellata e, quindi, passata in giudicato.
La quarta interdittiva, appunto quella oggetto dell'appello sopra richiamato, a differenza delle prime tre viene emessa dal Ministero dell'Interno Struttura di Missione, Prevenzione e contrasto Antimafia Sisma, a seguito della domanda di iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 D.L. n. 189/16.

Interdittiva antimafia: disposizioni normative

Per inciso, il Decreto Legge citato ha ad oggetto gli interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016 e, all'interno dell'articolato testo normativo, il Capo IV � riservato alle disposizioni in materia di legalit� e trasparenza, con istituzione appunto di una sorta di Struttura diretta da un Prefetto, competente ad eseguire le verifiche per il rilascio dell'informazione antimafia utile per i contratti.
Ebbene, il Tar annulla la quarta interdittiva in quanto ritiene le circostanze richiamate prive di un reale valore indiziario, visto che: non risultano frequentazioni o rapporti con il ramo parentale segnato da soggetti controindicati; i rapporti contrattuali con terze ditte destinatarie di interdittive non risultano cos� intensi e frequenti da giustificare da soli la valutazione di contiguit� con il mondo criminale; inoltre, in passato, l'interessato � stato assolto con formula piena su determinate vicende penali ed � stata appurata la distanza del predetto da altro soggetto ritenuto artefice di una trama criminale tesa a concordare offerte nell'abito delle gare pubbliche.

Interdittiva antimafia: appello del Ministero inammissibile

Ora, a parte la difesa del Ministero che tende ad una diversa lettura degli elementi indiziari, il giudice dell'appello accoglie invece la tesi della societ�, la quale segnala l'inammissibilit� dell'appello siccome riguarda un atto interdittivo basato interamente su un precedente di identico contenuto, gi� annullato dal Tar con sentenza passata in giudicato e pure depositata nel corso del giudizio di cui parliamo.
In sostanza, dice la Terza Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 8086/2020 pubblicata il 16.12.2020), la lettura delle due interdittive conferma l'identit� degli elementi istruttori e motivazionali posti a base delle stesse.
L'appello del Ministero dell'Interno viene respinto.
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