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Data: 05/01/2021 13:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Interdittiva antimafia: ricorso[Torna su] Il Ministero dell'Interno presenta appello avverso una sentenza del giudice di primo grado che ha annullato un'interdittiva antimafia. La società appellata, in realtà, in precedenza è stata già attinta da tre interdittive: le prime due, qualche anno fa, confermate nella loro legittimità dal Consiglio di Stato, mentre una terza annullata con sentenza del Tar non appellata e, quindi, passata in giudicato. La quarta interdittiva, appunto quella oggetto dell'appello sopra richiamato, a differenza delle prime tre viene emessa dal Ministero dell'Interno Struttura di Missione, Prevenzione e contrasto Antimafia Sisma, a seguito della domanda di iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 D.L. n. 189/16. Interdittiva antimafia: disposizioni normative[Torna su] Per inciso, il Decreto Legge citato ha ad oggetto gli interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016 e, all'interno dell'articolato testo normativo, il Capo IV è riservato alle disposizioni in materia di legalità e trasparenza, con istituzione appunto di una sorta di Struttura diretta da un Prefetto, competente ad eseguire le verifiche per il rilascio dell'informazione antimafia utile per i contratti. Ebbene, il Tar annulla la quarta interdittiva in quanto ritiene le circostanze richiamate prive di un reale valore indiziario, visto che: non risultano frequentazioni o rapporti con il ramo parentale segnato da soggetti controindicati; i rapporti contrattuali con terze ditte destinatarie di interdittive non risultano così intensi e frequenti da giustificare da soli la valutazione di contiguità con il mondo criminale; inoltre, in passato, l'interessato è stato assolto con formula piena su determinate vicende penali ed è stata appurata la distanza del predetto da altro soggetto ritenuto artefice di una trama criminale tesa a concordare offerte nell'abito delle gare pubbliche. Interdittiva antimafia: appello del Ministero inammissibile[Torna su] Ora, a parte la difesa del Ministero che tende ad una diversa lettura degli elementi indiziari, il giudice dell'appello accoglie invece la tesi della società, la quale segnala l'inammissibilità dell'appello siccome riguarda un atto interdittivo basato interamente su un precedente di identico contenuto, già annullato dal Tar con sentenza passata in giudicato e pure depositata nel corso del giudizio di cui parliamo. In sostanza, dice la Terza Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 8086/2020 pubblicata il 16.12.2020), la lettura delle due interdittive conferma l'identità degli elementi istruttori e motivazionali posti a base delle stesse. L'appello del Ministero dell'Interno viene respinto. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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