Data: 27/12/2020 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Contabilità semplificata e ordinaria

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La contabilità semplificata va tenuta distinta da quella ordinaria: mentre quest'ultima prevede la completa e regolare tenuta delle scritture contabili, la prima consente a chi la sceglie di godere di alcune agevolazioni nella tenuta dei libri e dei registri contabili.

La relativa disciplina è dettata dall'articolo 18 del d.p.r. n. 600/1973.

Chi ha accesso alla contabilità semplificata

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L'opzione per il regime contabile semplificato è possibile per coloro che, per ragioni di fatturato, non possono accedere al regime agevolato dei forfettari.

In particolare, essa spetta a coloro che esercitano un'attività di impresa, purché il loro fatturato resti al di sotto di determinate soglie.

Nel dettaglio, i ricavi annui non devono superare:

  • 400mila euro, se si tratta di un soggetto che esercita un'attività di prestazione di servizi;
  • 700mila euro, se si tratta di un soggetto che esercita un'attività di cessione di beni.

Ai fini della determinazione del reddito ci si può avvalere:

  • del registro degli incassi e dei pagamenti (RIP);
  • dei registri IVA integrati (RII);
  • dei registri IVA con opzione comma 5.

Limiti

A prescindere da tali soglie, non possono mai avere accesso alla contabilità semplificata:

  • le società per azioni;
  • le società a responsabilità limitata (anche semplificata);
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società cooperative;
  • le mutue assicuratrici;
  • le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • le associazioni non riconosciute e i consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Contabilità semplificata: quando esercitare l'opzione

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La scelta della contabilità semplificata in luogo di quella ordinaria va fatta nella prima dichiarazione annuale IVA. Chi non vi provvede, accede automaticamente al regime ordinario.

Contabilità semplificata per cassa

È importante precisare che dal 2017, per effetto del decreto legge n. 193/2016, il regime di contabilità semplificata è per cassa e non più per competenza. Di conseguenza, le imposte pagate da chi lo applica sono calcolate sulla base di quanto incassato.

Registri

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Chi accede alla contabilità semplificata deve eseguire le registrazioni contabili adottando il criterio cronologico e, quindi, tenendo conto della data degli incassi e dei pagamenti. Per ogni operazione vanno indicati l'importo, gli estremi del documento di riferimento e le generalità di chi ha eseguito o ricevuto il pagamento.

Se i predetti dati sono trascritti sui registri IVA si può prescindere dall'adozione dei registri cronologici dei ricavi e dei costi incassati e pagati.

È sempre necessario annotare separatamente le operazioni fuori campo Iva da quelle soggette a IVA e indicare, anche in questo caso separatamente, gli importi delle fatture non incassate e gli importi delle fatture non pagate.

Regime contabile semplificato speciale

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I soggetti che accedono alla contabilità semplificata hanno la possibilità di scegliere l'adozione, per almeno tre anni, di un regime particolare, che prevede che la registrazione contabile di un documento equivalga, a seconda dei casi, al suo pagamento o al suo incasso.


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