Data: 28/12/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Art. 15 delle preleggi

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L'abrogazione � disciplinata dall'articolo 15 delle preleggi, che sancisce che "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit� tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch� la nuova legge regola l'intera materia gi� regolata dalla legge anteriore".

Si ritiene che, nonostante tale disposizione parli espressamente solo di leggi, l'abrogazione riguardi anche le norme secondarie, quali quelle poste dai regolamenti.

Abrogazione espressa, tacita e implicita

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Dalla lettura dell'articolo 15 delle preleggi si evince che il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di abrogazione:

  • espressa: quando il legislatore stabilisce espressamente l'abrogazione di una certa norma;
  • tacita: quando una norma � abrogata in quanto incompatibile con una successivamente emanata;
  • implicita: quando una legge disciplina ex novo e completamente una materia regolata da una legge precedente che, per l'effetto, deve ritenersi abrogata.

Abrogazione espressa, esempio

Un esempio di abrogazione espressa � rappresentato dalla legge n. 240/2010, che, all'articolo 29 comma 11, stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Abrogazione tacita, esempio

Un esempio di abrogazione tacita pu� essere tratto dalla disciplina sulle controversie individuali di lavoro: le norme degli articoli 603 e seguenti del codice della navigazione che le disciplinavano sono state ritenute tacitamente abrogate dalla legge n. 533/1973 che ha disciplinato in maniera generale tali controversie.

Abrogazione implicita, esempio

Un esempio di abrogazione implicita, invece, � rappresentato dall'emanazione della legge n. 400/1988, recante la disciplina dell'attivit� di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha implicitamente abrogato la legge n. 100/1926.

Abrogazione e annullamento

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L'abrogazione va tenuta distinta dall'annullamento, che di solito � disposto dalla Corte costituzionale e ha ad oggetto l'incompatibilit� di una norma con la Costituzione o la presenza di vizi di legittimit� o di merito.

A differenza dell'abrogazione, l'annullamento ha efficacia retroattiva e, quindi, interessa tutti gli effetti giuridici della norma, anche se prodottisi precedentemente all'annullamento medesimo, fatta eccezione solo per i diritti quesiti e quelli che si sono stabilizzati con sentenza passata in giudicato.

Efficacia retroattiva eccezionale

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Se la regola generale prevede l'efficacia ex nunc dell'abrogazione, in un caso specifico la stessa ha efficacia retroattiva.

In particolare, la retroattivit� riguarda l'abrogazione di una norma penale e ci� in forza della previsione dell'articolo 2 del codice penale, che, al comma 2, stabilisce che "Nessuno pu� essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".

Abrogazione con referendum

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L'abrogazione pu� essere anche l'effetto di un referendum popolare, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

Non possono tuttavia essere abrogate tramite referendum:

  • le leggi in materia tributaria, di bilancio, di amnistia e di indulto;
  • le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Il referendum non pu� poi disporre l'abrogazione di regolamenti e altre norme secondarie.


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