Data: 25/01/2021 15:00:00 - Autore: Giovanni Fidone

I precedenti penali del padre-collaboratore

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Con sentenza n. 3565 del 24/12/2020, la Prima Sezione del TAR Catania ha affrontato il tema dell'individuazione dei presupposti per l'emissione di una informativa interdittiva antimafia.

Sotto un primo profilo la sentenza ha affrontato la questione dei precedenti penali del padre-collaboratore della titolare dell'impresa colpita da interdittiva, fra i quali vi era il reato di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, che determina certamente gli effetti interdittivi ex art. 67 c. 8 del Codice Antimafia.

Tuttavia, secondo il Giudice Amministrativo, la condotta sintomatica deve essere adeguatamente contestualizzata e non può non tenere conto del requisito dell'attualità: nel caso di specie, nelle more sono intervenuti provvedimenti giurisdizionali che attestano come il padre della ricorrente fosse ormai "lontano" da oltre un decennio da qualsiasi condotta antigiuridica e da qualsiasi contesto criminale, né potendo incidere la mera instaurazione di un rapporto collaborativo tra padre e figlia, avuto riguardo anche al basso livello dell'attività prestata dal genitore.

Attendibilità dell'interferenza

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Ancora, precisa il TAR etneo che il rapporto parentale, in generale, non può "reggere" da solo un'interdittiva, non potendosi configurare un rapporto di automatismo tra un legame familiare e il condizionamento dell'impresa posto che l'attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze e ulteriori elementi che qualifichino una situazione di contiguità con interessi malavitosi.

Irrilevanza dei fatti sopravvenuti

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Infine, sulla scia di una giurisprudenza amministrativa ormai consolidatasi (fra le più recenti si ricorda C.G.A. n. 162/2020), il TAR Catania ha evidenziato che non possono porsi a sostegno della legittimità di una informativa interdittiva antimafia neppure fatti sopravvenuti, in quanto costituenti una inammissibile motivazione postuma.

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