Data: 28/12/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Formula esecutiva in forma di documento informatico

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Nell'epoca Covid-19 anche il titolo esecutivo si appresta a "viaggiare" per via telematica. La legge di conversione del Decreto Ristori (nella sua forma "omnibus" contenente anche i provvedimenti bis, ter e quater), approvata dal Parlamento, consente espressamente ai funzionari degli uffici giudiziari di rilasciare la formula esecutiva dei titoli giudiziali sotto forma di documento informatico, previa istanza telematica.

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Una vera e propria comodità che eviterà ulteriori assembramenti e che si spera possa divenire presto effettivamente operativa negli uffici disseminati lungo lo stivale: gli avvocati, in pratica, potranno ottenere ed estrarre il titolo esecutivo senza recarsi fisicamente in cancelleria.

Come noto, in sede di conversione, i Decreti Ristori sono stati ritoccati in più punti a seguito dell'esame in Commissione. Molte novità riguardano il settore giustizia e si sono rese necessarie a seguito del prolungamento di efficacia, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza legato alla pandemia.

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Come cambia la copia esecutiva

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Il comma 9-bis dell'art. 23, aggiunto proprio in sede di conversione, è la norma che consente al cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico della formula esecutiva dei titoli giudiziali. Sarà necessaria, a tal fine, un'istanza della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento da depositarsi sempre in modalità telematica.

La norma fa riferimento alla formula esecutiva che, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinché gli stessi possano valere come titolo per l'esecuzione forzata (es. per i pignoramenti).

La "nuova" copia esecutiva telematica consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali verranno aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.

Firma digitale ed estrazione copia analogica

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Il documento informatico formato secondo le modalità suddette viene sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall'art. 153 disp. att. c.p.c.).
Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio potranno estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.
Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità (ex art. 16-undecies del D.L. n. 179/201288) equivalgono all'originale.

In cosa consiste la spedizione in forma esecutiva?

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Si rammenta, come previsto dal codice civile, che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

Nel dettaglio, la spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

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