Data: 28/12/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Formula esecutiva in forma di documento informatico

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Nell'epoca Covid-19 anche il titolo esecutivo si appresta a "viaggiare" per via telematica. La legge di conversione del Decreto Ristori (nella sua forma "omnibus" contenente anche i provvedimenti bis, ter e quater), approvata dal Parlamento, consente espressamente ai funzionari degli uffici giudiziari di rilasciare la formula esecutiva dei titoli giudiziali sotto forma di documento informatico, previa istanza telematica.

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Una vera e propria comodit� che eviter� ulteriori assembramenti e che si spera possa divenire presto effettivamente operativa negli uffici disseminati lungo lo stivale: gli avvocati, in pratica, potranno ottenere ed estrarre il titolo esecutivo senza recarsi fisicamente in cancelleria.

Come noto, in sede di conversione, i Decreti Ristori sono stati ritoccati in pi� punti a seguito dell'esame in Commissione. Molte novit� riguardano il settore giustizia e si sono rese necessarie a seguito del prolungamento di efficacia, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza legato alla pandemia.

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Come cambia la copia esecutiva

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Il comma 9-bis dell'art. 23, aggiunto proprio in sede di conversione, � la norma che consente al cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico della formula esecutiva dei titoli giudiziali. Sar� necessaria, a tal fine, un'istanza della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento da depositarsi sempre in modalit� telematica.

La norma fa riferimento alla formula esecutiva che, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorit� giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinch� gli stessi possano valere come titolo per l'esecuzione forzata (es. per i pignoramenti).

La "nuova" copia esecutiva telematica consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali verranno aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione � fatta.

Firma digitale ed estrazione copia analogica

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Il documento informatico formato secondo le modalit� suddette viene sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall'art. 153 disp. att. c.p.c.).
Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio potranno estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.
Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformit� (ex art. 16-undecies del D.L. n. 179/201288) equivalgono all'originale.

In cosa consiste la spedizione in forma esecutiva?

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Si rammenta, come previsto dal codice civile, che la spedizione del titolo in forma esecutiva pu� farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale � spedita.

Nel dettaglio, la spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione �Repubblica Italiana - In nome della legge� e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

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