Data: 27/12/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Omologazione e approvazione autovelox

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In tema di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità, i termini di omologazione e approvazione non possono ritenersi sinonimi, in quanto fanno riferimento, non tanto e non solo, a procedure distinte, quanto piuttosto a una ratio differente: a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica e a contestazione differita, le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a vincoli stringenti, di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Milano nella sentenza n. 6169/2020 (sotto allegata) accogliendo l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione avanzata da una conducente.

Una pronuncia che si innesta in un tema assai discusso dove e sul quale i giudici italiani si sono sovente pronunciati e che, recentemente, ha visto anche un intervento da parte dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

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In dettaglio, la vicenda origina dalla violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 8, del Codice della Strada. L'opponente, tuttavia, asserisce l'illegittimità dell'accertamento stante la sola approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la mancanza di omologazione dell'autovelox denominato utilizzato.

Cosa prevede il Codice della Strada

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Il Giudice meneghino rammenta come l'art. 4, comma 3, del D.L. 121/2002 (convertito con modifiche nella L. n. 168/2002), cui rimanda l'art. 201, comma 1-bis, lett. f), C.d.S., dispone che "se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati o omologati ai sensi dell'art. 45 comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285".

La ratio viene definita dal magistrato onorario "chiara e molto ben delineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015", mentre la compromissione del diritto di difesa del cittadino viene bilanciato dal carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono al medesimo.

Nel provvedimento in commento si rammenta, inoltre, come la norma che si occupa della velocità è l'art. 142 del C.d.S. che subordina l'efficacia probatoria delle "risultanze di apparecchiature" all'omologa e rimandando al regolamento. di attuazione. Rimando che compie anche l'art. 45 C.d.S. (intitolato "uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazione) per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alle modalità di omologazione o approvazione.

E, in tema specifico di apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, l'art. 345 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, dopo aver indicato che le apparecchiature "devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile", prescrive che dette apparecchiature debbano essere "approvate dal ministero dei lavori pubblici".

Quale differenza tra le due procedure?

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Dopo aver ripercorso nel dettaglio quanto stabilito dall'art. 192 del Regolamento di Attuazione, il Giudice di Pace (condividendo le conclusione rese dal medesimo ufficio nella sentenza n. 11135/2018) ritiene che tra le due procedure, quella di omologazione e quella di approvazione, l'elemento discretivo che emerge è la rispondenza alle prescrizioni stabilite dal regolamento.

Infatti, nel caso di omologazione, si richiederà di accertare la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alla prescrizioni stabilite dal presente regolamento, mentre nel caso dell'approvazione, dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, e in tal caso il Ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2 della norma.

Tanto premesso, solo nell'ipotesi in cui il regolamento del C.d.S. stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature sarà possibile omologare le stesse, viceversa queste ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal codice stesso (al comma precedente) per l'omologazione.

La sentenza conclude, dunque, nel ritenere che i due termini non siano affatto sinonimi, riferendosi non tanto e non solo a procedure distinte, quanto piuttosto ad una ratio differente. Nel caso in esame, essendo l'apparecchiatura sottoposta a procedura di approvazione e non di omologazione, l'opposizione viene accolta, con annullamento delle ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Milano.

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