Data: 10/01/2021 11:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il procedimento: aspetti generali

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I procedimenti per la dichiarazione d'assenza o di morte presunta sono disciplinati dal libro quarto del codice di procedura civile e rispondono allo scopo di tutelare il patrimonio dello scomparso e al tempo stesso recuperare la certezza del diritto in ordine ai rapporti giuridici che a quest'ultimo fanno capo.

Come noto, l'assenza può essere dichiarata una volta trascorsi due anni dalla scomparsa, mentre la morte presunta dopo dieci anni.

I due procedimenti condividono larghi tratti della disciplina, in primis negli aspetti che riguardano la trattazione in camera di consiglio; il procedimento per la dichiarazione della morte presunta presenta, per ovvi motivi, alcune cautele in più.

Entrambi i procedimenti, inoltre rientrano tra quelli in cui è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero (art. 70 c.p.c.; v., al riguardo, la nostra guida generale).

Per gli approfondimenti sulle conseguenze della dichiarazione giudiziale, vedi le nostre guide generali relative all'assenza e alla morte presunta.

Ricorso per dichiarazione di assenza

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La domanda per la dichiarazione di assenza deve essere proposta con ricorso.

A norma dell'art 49 c.c., il ricorso può essere presentato dai presunti successori legittimi e da chiunque ragionevolmente ritiene di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte.

Una volta ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale può fissare l'udienza di comparizione davanti a sé o designare un giudice per l'istruzione della causa.

Il decreto di fissazione dell'udienza deve disporre la comparizione del ricorrente e di tutte le altre persone indicate nel ricorso. Tale decreto dev'essere comunicato al pubblico ministero.

La pubblicazione del decreto su uno o più giornali è facoltativa, a differenza, come vedremo tra breve, di quanto accade in caso di ricorso per dichiarazione di morte presunta.

Rito camerale e provvedimenti

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All'udienza di comparizione, il giudice procede all'interrogatorio delle persone comparse e, dopo aver eventualmente assunto ulteriori informazioni, riferisce in camera di consiglio.

Il tribunale provvede quindi con sentenza impugnabile.

Una volta diventa eseguibile la sentenza (e cioè una volta passata in giudicato, a norma dell'art. 730 c.p.c.), il l tribunale prende provvedimenti anche riguardo alle eventuali richieste di apertura del testamento da parte degli interessati e del pubblico ministero.

Analogamente, il tribunale autorizza l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, se richiesto da quanti sarebbero da considerare eredi in caso di morte (vedi, al riguardo, più nel dettaglio la nostra guida sull'assenza).

Ricorso per dichiarazione di morte presunta

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Come detto, il procedimento per la dichiarazione della morte presunta ricalca quello relativo alla dichiarazione d'assenza, ma se ne discosta per alcuni aspetti peculiari.

Nel ricorso presentato dai presunti successori legittimi, infatti, devono essere indicati anche gli estremi di coloro che, secondo il ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazione per effetto della morte dello scomparso.

La domanda deve essere pubblicata per estratto, a cura del ricorrente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due giornali, per due volte consecutive a distanza di dieci giorni. La pubblicazione deve contenere l'invito, rivolto a chiunque abbia notizie dello scomparso, a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

In mancanza di pubblicazione di tali inserzioni, la domanda viene considerata abbandonata (art. 727, secondo comma, c.p.c.).

Trascorso il termine di sei mesi, il giudice fissa l'udienza di comparizione su istanza del ricorrente, con decreto comunicato anche al p.m. Il procedimento prosegue, quindi, in maniera analoga a quanto sopra esposto.

Sia la sentenza che dichiara l'assenza dello scomparso, sia quella che ne dichiara la morte presunta, devono essere pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su altri due giornali indicati in sentenza. Tale pubblicazione ha valore di notificazione.

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