Data: 24/01/2021 12:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Quando va richiesta l'apposizione di sigilli

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Nelle more dell'accettazione dell'eredit�, pu� capitare che i beni appartenenti all'asse necessitino di particolare custodia, per scongiurarne la dispersione o la sottrazione da parte di terzi.

In tal caso, i chiamati all'eredit� e gli altri soggetti previsti dalla disciplina codicistica possono domandare al giudice l'apposizione di sigilli ai beni ereditari, per impedire a chiunque l'accesso a tali beni.

Come vedremo, l'istituto riveste particolare importanza riguardo ai beni immobili, ma non si limita ad essi.

Nella pratica, il ricorso al procedimento di apposizione dei sigilli � spesso originato da controversie che possono far temere l'impossessamento di un bene da parte di un soggetto, ad esempio di un singolo coerede.

In ogni caso, l'istituto � previsto a tutela degli interessi di chi ha diritti sull'eredit�, come i chiamati e i creditori del defunto, e pu� trovare applicazione su beni incustoditi o gi� in possesso di terzi o di coeredi.

Chi pu� richiedere l'apposizione di sigilli

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A norma dell'art. 753 del codice di rito, i soggetti legittimati alla richiesta di apposizione dei sigilli sono:

  • l'esecutore testamentario (il soggetto, cio�, individuato direttamente dal testatore nel suo atto di ultima volont�)
  • i soggetti che possono avere diritto alla successione (eredi o legatari)
  • le persone che coabitavano col defunto, o che erano addette al suo servizio, se il coniuge e gli eredi risultano assenti dal luogo dove si trova il bene
  • i creditori del defunto

La richiesta di apposizione dei sigilli si propone con ricorso al tribunale del luogo dove si trova il bene o del luogo di apertura della successione, allegando il certificato di morte del de cuius e copia del testamento.

A norma dell'art. 754 c.p.c., l'apposizione dei sigilli pu� essere richiesta anche d'ufficio o dal p.m., quando il coniuge o alcuno degli eredi sia assente o quando vi siano eredi minorenni o interdetti (in assenza del tutore o curatore), oppure quando il defunto rivestiva cariche pubbliche.

L'accertamento del diritto

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L'apposizione dei sigilli � disposta dal giudice a seguito di cognizione sommaria, in considerazione della natura cautelare del procedimento.

Pertanto, prima di concedere il provvedimento sotto forma di decreto, il giudice deve accertare l'effettiva legittimazione del richiedente e la sussistenza di un pericolo di sottrazione o dispersione del bene da sigillare.

L'apposizione dei sigilli

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Data la natura e la finalit� del provvedimento, il decreto pu� essere emesso inaudita altera parte ed � immediatamente esecutivo, sebbene reclamabile.

Alla materiale apposizione dei sigilli procede un funzionario incaricato dal tribunale monocratico o, in mancanza, dal giudice di pace.

In tale occasione, il giudice pu� ordinare l'apertura di porte e la rimozione di altri ostacoli che impediscano l'accesso e l'apposizione dei sigilli.

Successivamente, il giudice affida le chiavi dei sigilli al cancelliere.

Un'importante norma � individuata dall'art. 757 c.p.c., che prevede che, quando in occasione dell'apposizione dei sigilli vengano rinvenuti testamenti o altri importanti documenti, gli stessi devono essere conservati, per apposita disposizione del giudice.

La conservazione delle cose sigillate viene affidata ad un custode.

Rimozione dei sigilli

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Trascorsi tre giorni (salvo eccezionali motivi) dall'apposizione dei sigilli, pu� esserne chiesta la rimozione dagli eredi, dall'esecutore testamentario e dai creditori.

La rimozione � chiesta con procedura analoga a quella gi� descritta e viene disposta con decreto.

A norma dell'art. 764 c.p.c., chiunque vi abbia interesse pu� fare opposizione alla rimozione. In tal caso, viene fissata un'apposita udienza di comparizione, al termine della quale il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.


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