Data: 10/02/2021 15:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Inventario: cos'� e a cosa serve

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La procedura di formazione dell'inventario disciplinata dagli artt. 769 e ss. del codice di rito � dedicata in principal modo all'inventario da eseguirsi sui beni ereditari, ma, in forza della clausola contenuta nell'art. 777 c.p.c., pu� essere applicata ad ogni altro caso in cui la legge preveda la necessit� di eseguire un inventario (si pensi ai casi di assenza dello scomparso, di morte presunta o all'usufrutto ex art. 1002 c.c.).

In linea generale, lo scopo di un attivit� di inventario � quello di documentare la consistenza di un determinato patrimonio, attraverso l'elencazione e la descrizione di beni che lo compongono.

Soggetti legittimati

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L'art. 769 c.p.c. prevede che la richiesta per la redazione dell'inventario possa essere proposta dall'esecutore testamentario, da coloro che possono avere diritto alla successione e dai creditori del defunto, nonch� dal pubblico ministero in alcuni determinati casi previsti dall'art. 754 c.p.c.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle ragioni su cui si fonda.

Giudice competente

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L'art. 769 c.p.c. � stato oggetto di una recente riforma, in vigore dal 31 ottobre 2021: l'unico aspetto che cambia � legato alla competenza a ricevere il ricorso. Infatti, a decorrere da tale data la domanda non viene pi� proposta al tribunale, bens� al giudice di pace.

Il giudice competente � quello del luogo ove � stata aperta la successione, cio� il luogo di ultimo domicilio del de cuius.

Soggetto incaricato

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Una vota disposto con decreto dal giudice competente, l'inventario viene eseguito dal cancelliere, oppure da un notaio designato direttamente nel testamento o nominato all'uopo dal giudice.

In tal caso, al notaio vanno consegnate le chiavi dei sigilli eventualmente apposti in precedenza e custodite dal cancelliere, nonch� una copia del verbale di apposizione degli stessi (art. 770 c.p.c.).

A norma dell'ultimo comma dell'art 769 c.p.c., il richiedente pu� chiedere l'inventario direttamente al notaio, quando non siano stati apposti sigilli ai beni ereditari (per un approfondimento sul punto, vedi la nostra guida sull'apposizione e rimozione dei sigilli sui beni dell'eredit�).

Chi pu� assistere all'inventario

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Una norma di particolare importanza � quella contenuta nell'art. 771 c.p.c., che individua i soggetti che hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario. Essi sono:

  • il coniuge superstite
  • i presunti eredi legittimi
  • l'esecutore testamentario
  • gli eredi istituiti
  • i legatari
  • i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli

Si tratta, in ultima analisi, di tutti i soggetti interessati all'esattezza e completezza della ricostruzione del patrimonio del defunto.

Si ritiene che, nei casi in cui la legge preveda la formazione dell'inventario, diversi dalla successione ereditaria, alle operazioni possano assistere tutti i soggetti che ne abbiano interesse.

Formazione dell'inventario e processo verbale

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Dell'inizio delle operazioni relative all'esecuzione dell'inventario deve essere dato avviso almeno tre giorni prima alle persone che hanno diritto di assistervi (cio� quelle appena elencate), da parte dell'incaricato alla sua esecuzione.

Il soggetto incaricato della formazione dell'inventario (cio� il cancelliere o il notaio) pu� avvalersi dell'opera di uno stimatore, per la valutazione delle cose mobili.

Infine, delle operazioni relative all'inventario deve essere dato conto in apposito verbale d'inventario, che deve contenere, tra l'altro:

  • la descrizione dei beni immobili, con indicazione dei relativi dati catastali;
  • la descrizione e la stima dei beni mobili;
  • l'indicazione della quantit� di denaro contante, delle altre attivit� e passivit� e di ogni scrittura relativa allo stato attivo e passivo.

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