Data: 01/01/2021 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cosa sono gli affitti brevi

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Ricordiamo brevemente, prima di parlare della novit� previste dalla manovra finanziaria in materia, che gli affitti o locazioni brevi sono quei contratti a uso abitativo che hanno una durata limitata nel tempo, che non supera i 30 giorni. Questi tipi di contratti comprendono anche quelli che prevedono, in aggiunta all'alloggio, la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali e che vengono stipulati direttamente da persone fisiche, fuori dall'esercizio di un'attivit� d'impresa, o avvalendosi di soggetti che svolgono attivit� d'intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, con lo scopo di mettere in contatto persone che stanno cercando un immobile con chi li vuole affittare.

Cedolare secca fino a 4 appartamenti

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La manovra finanziaria 2021 interviene in particolare sul regime fiscale delle locazioni brevi disponendo che: "Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, � riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non pi� di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta."

Il regime fiscale di cui si occupa la disposizione � la cedolare secca, che per le locazioni brevi, in caso di esercizio dell'opzione, contempla l'aliquota agevolata del 21%.

La disposizione si pone l'obiettivo di colpire il sommerso, ma non � abbastanza dettagliata per impedirlo e sta gi� sollevando parecchie critiche, anche perch�, a quanto pare, la platea di coloro che saranno penalizzati dall'impossibilit� di optare per il regime della cedolare secca � piuttosto ridotta. Solo il 4,66% degli inserzionisti infatti offre pi� di 4 appartamenti su Airbnb. Impatto ridotto confermato anche dall'Associazione italiana gestori affitti brevi.

Imprenditore chi affitta pi� di 4 appartamenti

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Ma vediamo cosa prevede ancora la manovra sulle locazioni brevi."Negli altri casi" prosegue la disposizione "ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attivit� di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile."

Tutte queste regole, ossia il limite dei 4 appartamenti a segnare il confine tra attivit� in forma privata e imprenditoriale con conseguente possibilit� o meno di beneficiare del regime fiscale della cedolare secca, � previsto anche quando i contratti vengono stipulati per mezzo d'intermediari che gestiscono portali che mettono in contatto soggetti che cercano e offrono appartamenti in locazione o che svolgono pi� semplicemente attivit� d'intermediazione immobiliare.

Abrogato di conseguenza il comma 3 bis dell'art. 4 del decreto legge n. 50/2020, che rimetteva a un regolamento il compito di definire i criteri in base ai quali l'attivit� di locazione breve doveva presumersi svolta in forma imprenditoriale, anche avendo riguardo al numero delle unita' immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare, in quanto a colmare questo vuoto, definendo i criteri in base ai quali l'attivit� deve considerarsi come svolta in forma imprenditoriale, ci pensa appunto la manovra per il 2021.

Banca dati delle locazioni brevi

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Manovra finanziaria 2021 che si spinge ancora oltre in materia di locazioni brevi, sostituendo il comma 4 dell'art. 13 quater del decreto legge n. 34/2019 e istituendo una banca dati (presso il Ministero per i beni e le attivit� culturali e per il Turismo), delle strutture ricettive destinate alle locazioni brevi, identificandole con un codice, che deve essere utilizzato in ogni comunicazione che riguarda l'offerta e la promozione dei servizi agli utenti, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali.

Una Banca dati che raccoglie e ordina tutti i dati relativi alle strutture ricettive e agli immobili, mentre le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati relativi alle strutture, con i relativi codici regionali, se previsti.

Le modalit� di realizzazione e gestione di questa banca dati, come accedervi e l'acquisizione dei codici identificativi regionali sono rimessi a un decreto del Ministero per il turismo da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Abrogati quindi anche i commi 5 e 6 dell'art. 13 quater del decreto legge n. 34/2019 dedicati alla banca dati, che affidavano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il compito di emettere il relativo decreto che disciplinasse anche le modalit� di accesso, dopo aver sentito il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e il Garante Privacy.

Codici identificativi

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La manovra modifica infine il comma 7 dell'art. 13 quater del decreto n. 34/2019 stabilendo che "I soggetti titolari delle strutture ricettive (ma anche) i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attivit� di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui sopra."

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