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Data: 06/03/2021 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Divisione giudiziale: cos'� e come funziona[Torna su]
La procedura di scioglimento delle comunioni disciplinata dagli artt. 784 ss. del codice di rito � applicabile sia alle divisioni ereditarie che in qualunque altro caso di divisione giudiziale di comunioni. La regola, in materia, prevede il litisconsorzio necessario degli eredi o dei comunisti, come espressamente previsto dall'art. 784: le domande di scioglimento, infatti, devono sempre proporsi "in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi sono". Le norme in oggetto vanno integrate, peraltro, con quanto previsto dagli artt. 1111 c.c. e 713 c.c. che, con disposizioni analoghe, stabiliscono, rispettivamente per la comunione e per l'eredit�, che "ciascuno dei partecipanti pu� sempre domandare lo scioglimento della comunione" e che "i coeredi possono sempre domandare la divisione". Instaurazione del giudizio[Torna su]
Pertanto, in mancanza di accordo stragiudiziale tra i condomini (o coeredi), lo scioglimento della comunione pu� essere chiesto con atto di citazione, da depositarsi:
La divisione rientra tra le materie per cui � prevista la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilit� della domanda (ad eccezione del caso in cui la divisione sia richiesta a domanda congiunta ex art. 791-bis c.p.c., come si dir� oltre). Poteri del giudice istruttore[Torna su]
Al giudice spetta la direzione delle operazioni di divisione (eventuali vendite, formazione delle quote, assegnazione, etc.), ma questi pu� anche decidere di delegarla ad un notaio. In presenza di immobili di non agevole divisione, il giudice pu� disporne la vendita all'incanto e il ricavato verr� successivamente aggiunto alla massa patrimoniale da dividere, per essere suddiviso tra i partecipanti in ragione delle quote di ciascuno. Progetto di divisione[Torna su]
Il compito pi� importante del giudice istruttore � quello di predisporre il progetto di divisione, da depositarsi in cancelleria per renderlo conoscibile agli interessati. Contestualmente, il giudice fissa l'udienza di discussione a cui possono partecipare gli eredi (o condomini) e i creditori. In mancanza di contestazioni, il progetto � dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile, altrimenti si apre un vero e proprio giudizio da concludersi con sentenza. Se le quote dei condomini sono uguali, si procede all'assegnazione dei vari lotti mediante estrazione a sorte, disciplinata dalle apposite disposizioni date del giudice al riguardo. Divisione delegata ad un notaio[Torna su]
Come si � anticipato, il giudice pu� delegare la direzione della divisione ad un notaio. In tal caso, quest'ultimo deve dare avviso alle parti (condomini e creditori) almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, per consentirne l'intervento. In caso di contestazioni, il notaio non ha il potere di dirimerle e deve riportarne notizia in apposito verbale, da trasmettere al giudice istruttore, che si pronuncer� con ordinanza a seguito di comparizione delle parti in udienza. Analogamente accade in caso di mancato accordo sul progetto di divisione approntato dal notaio. Ricorso congiunto divisione[Torna su]
Norma di particolare importanza � quella contenuta nell'art. 791-bis c.p.c., che introduce una procedura semplificata, applicabile quando non vi siano contestazioni n� sul diritto di domandare e partecipare alla divisione, n� sulle quote di spettanza. In tal caso, la divisione si domanda con ricorso congiunto, contenente la richiesta di nomina di un professionista (notaio o avvocato) cui delegare le relative operazioni. Contro il progetto di divisione formato dal professionista � possibile proporre ricorso al tribunale; in mancanza, esso � reso esecutivo con decreto giudiziale. |
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