Data: 06/03/2021 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Divisione giudiziale: cos'� e come funziona

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La procedura di scioglimento delle comunioni disciplinata dagli artt. 784 ss. del codice di rito � applicabile sia alle divisioni ereditarie che in qualunque altro caso di divisione giudiziale di comunioni.

La regola, in materia, prevede il litisconsorzio necessario degli eredi o dei comunisti, come espressamente previsto dall'art. 784: le domande di scioglimento, infatti, devono sempre proporsi "in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi sono".

Le norme in oggetto vanno integrate, peraltro, con quanto previsto dagli artt. 1111 c.c. e 713 c.c. che, con disposizioni analoghe, stabiliscono, rispettivamente per la comunione e per l'eredit�, che "ciascuno dei partecipanti pu� sempre domandare lo scioglimento della comunione" e che "i coeredi possono sempre domandare la divisione".

Instaurazione del giudizio

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Pertanto, in mancanza di accordo stragiudiziale tra i condomini (o coeredi), lo scioglimento della comunione pu� essere chiesto con atto di citazione, da depositarsi:

  • presso il tribunale del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (v. art. 23 c.p.c.)
  • in caso di divisione ereditaria, presso il giudice del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.)

La divisione rientra tra le materie per cui � prevista la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilit� della domanda (ad eccezione del caso in cui la divisione sia richiesta a domanda congiunta ex art. 791-bis c.p.c., come si dir� oltre).

Poteri del giudice istruttore

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Al giudice spetta la direzione delle operazioni di divisione (eventuali vendite, formazione delle quote, assegnazione, etc.), ma questi pu� anche decidere di delegarla ad un notaio.

In presenza di immobili di non agevole divisione, il giudice pu� disporne la vendita all'incanto e il ricavato verr� successivamente aggiunto alla massa patrimoniale da dividere, per essere suddiviso tra i partecipanti in ragione delle quote di ciascuno.

Progetto di divisione

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Il compito pi� importante del giudice istruttore � quello di predisporre il progetto di divisione, da depositarsi in cancelleria per renderlo conoscibile agli interessati.

Contestualmente, il giudice fissa l'udienza di discussione a cui possono partecipare gli eredi (o condomini) e i creditori.

In mancanza di contestazioni, il progetto � dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile, altrimenti si apre un vero e proprio giudizio da concludersi con sentenza.

Se le quote dei condomini sono uguali, si procede all'assegnazione dei vari lotti mediante estrazione a sorte, disciplinata dalle apposite disposizioni date del giudice al riguardo.

Divisione delegata ad un notaio

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Come si � anticipato, il giudice pu� delegare la direzione della divisione ad un notaio.

In tal caso, quest'ultimo deve dare avviso alle parti (condomini e creditori) almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, per consentirne l'intervento.

In caso di contestazioni, il notaio non ha il potere di dirimerle e deve riportarne notizia in apposito verbale, da trasmettere al giudice istruttore, che si pronuncer� con ordinanza a seguito di comparizione delle parti in udienza.

Analogamente accade in caso di mancato accordo sul progetto di divisione approntato dal notaio.

Ricorso congiunto divisione

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Norma di particolare importanza � quella contenuta nell'art. 791-bis c.p.c., che introduce una procedura semplificata, applicabile quando non vi siano contestazioni n� sul diritto di domandare e partecipare alla divisione, n� sulle quote di spettanza.

In tal caso, la divisione si domanda con ricorso congiunto, contenente la richiesta di nomina di un professionista (notaio o avvocato) cui delegare le relative operazioni.

Contro il progetto di divisione formato dal professionista � possibile proporre ricorso al tribunale; in mancanza, esso � reso esecutivo con decreto giudiziale.


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