Data: 10/01/2021 13:00:00 - Autore: Mario Piroli

Riforma dello sport: attuazione della delega

[Torna su]

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 24 novembre 2020 cinque dei sei decreti legislativi – in attuazione della Legge delega n. 86/2019 – in materia di riforma dell'ordinamento sportivo e di semplificazione del sistema sportivo.

Tale approvazione ha segnato il primo passo del percorso di benestare della riforma dello sport; quest'ultima – fortemente voluta dal Ministro Vincenzo Spadafora – si pone come obiettivi quelli di aumentare l'attenzione verso l'attività sportiva di base, di assicurare maggiore risorse agli organismi sportivi nonché di semplificare il funzionamento del sistema sportivo, fornendo maggiori tutele a tutti coloro che ne fanno parte.

Ad oggi, l'unico decreto non approvato dal Consiglio dei Ministri è il c.d. "decreto uno", recante le misure in materia di ordinamento sportivo, con riferimento ad i compiti ed alle funzioni degli organismi sportivi nazionali. Gli altri cinque decreti, come già detto, sono stati approvati, seppur in via preliminare, e qui di seguito se ne evidenzieranno i principali punti cardine.

Decreto riordino disposizioni enti sportivi professionisti e dilettantistici

[Torna su]

Tale decreto, in attuazione dell'art. 5 della Legge delega sopracitata, prevede, anzitutto, l'introduzione della figura del "lavoratore sportivo", definito come colui che "senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali". L'appena citata definizione mira certamente ad eliminare possibili zone d'ombra nella distinzione tra lavoratori ed amatori; infatti, il legislatore ha previsto una specifica definizione di "amatore", individuato come colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro. Il decreto prevede altresì, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali anche in riferimento a coloro che fanno parte del settore dilettantistico. Ulteriore importante novità concerne poi l'abolizione del vincolo sportivo, entro il mese di luglio 2022, nel settore dilettantistico, poiché inteso come una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta. Di contro, le società sportive dilettantistiche che hanno formato l'atleta, riceveranno un premio di formazione (le cui modalità sono ancora oggi da definire). Restando nel settore dilettantistico, il decreto in questione, prevede che le associazioni/società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività di natura commerciale, a patto che siano secondarie e strumentali all'autofinanziamento dell'associazione/società. Oltre a ciò, sarà possibile per le associazioni/società sportive dilettantistiche distribuire una parte dei dividendi con limiti a tutela della vocazione sportiva. Vi sono poi ulteriori novità contenute nel decreto, quali l'affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile professionistico e dilettantistico, il riconoscimento di pari diritti e la tutela delle persone con disabilità nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli, la tutela ed il sostengo del volontariato sportivo, l'istituzione di un particolare fondo per il professionismo femminile nonché l'istituzione di tre nuove figure professionali, ossia il chinesiologo di base, chinesiologo sportivo ed il manager dello sport. Infine, è stata anche introdotta una normativa in materia di tutela del benessere e dei diritti degli animali che vengono impiegati nell'attività sportiva; i proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni saranno tenuti a preservare il benessere degli animali, in termini di alimentazione, cura della salute ed accudimento.

Decreto rapporti rappresentanza atleti e accesso professione agente sportivo

[Torna su]

Questo decreto attua l'art. 6 della Legge delega e prevede una nuova disciplina per lo svolgimento della professione di agente sportivo, andrà inoltre ad abrogare il comma 373 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017. La suddetta figura professionale – già oggetto di riforma con la legge di bilancio del 2018 – è rappresentata da colui che "in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dal'IPC, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione". Rilevanti novità da segnalare, contenute nel decreto in questione, sono certamente le nuove disposizioni in materia di tutela dei minori; in particolare, nell'art. 10 è previsto che un agente sportivo possa assistere un atleta minorenne a partire dal compimento del 14esimo anno di età. Va inoltre segnalata la nuova disposizione in materia di compenso, la quale, rispetto alle precedenti regolamentazioni sulla professione resta invariata solo parzialmente: l'agente sportivo continua a non poter ricevere alcun compenso dall'atleta di minore età, ma – si legge nel decreto – può ricevere una remunerazione da parte della società o associazione sportiva con cui l'atleta di minore età si è tesserato. Va poi evidenziata l'introduzione di un Codice etico degli agenti sportivi, al fine di garantire il rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza nello svolgimento della professione. Un ultimo cenno va effettuato all'istituzione del Registro dei contratti di mandato sportivo, presso ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica.

Decreto norme di sicurezza costruzione e esercizio impianti sportivi

[Torna su]

Il decreto di attuazione dell'art. 7 della Legge delega prevede l'aggiornamento delle norme tecniche nonché la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi sul territorio italiano. Obiettivo primario di tale decreto è certamente quello di assicurare un effettivo ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e degli spettatori. Entrando nel merito, viene previsto che il soggetto che intende realizzare l'intervento sull'impianto sportivo presenta al Comune interessato, anche di intesa con una o più delle associazioni/società sportive (anche dilettantistiche) che utilizzano l'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Si tenga conto che il documento di fattibilità può prevedere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi residenziali. Va inoltre segnalata la disposizione contenuta nell'art. 8 del provvedimento in esame, la quale prevede l'istituzione della Commissione unica per l'impiantistica sportiva presso il CONI; questo organo sarà competente a certificare l'idoneità, ai fini sportivi, di tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle federazioni sportive internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport.

Decreto semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

[Torna su]

Tale decreto attua l'art. 8 della Legge delega e si occupa di due specifici ambiti, ovverosia la semplificazione burocratica ed il contrasto alla violenza di genere nello sport. Per quanto riguarda il primo ambito, è prevista l'istituzione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, gestito con modalità telematiche ed avvalendosi dell'ausilio di Sport e Salute S.p.A.; il Registro, dunque, non sarà più tenuto direttamente dal CONI. All'interno del Registro saranno iscritte le associazioni/società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva; tali società/associazioni dovranno comunicare una molteplicità di dati, tra cui ad esempio tutti i dati anagrafici del sodalizio, del legale rappresentante, dei membri del consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo, i dati anagrafici di tutti i tesserati, compresi quelli di minore età, l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva, etc.

In merito al secondo ambito, invece, il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con valenza quadriennale, per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Decreto in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

[Torna su]

Il decreto, in attuazione dell'art. 9 della Legge delega, prevede nuove norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Tra gli obiettivi del provvedimento de quo, vi sono certamente l'incremento di dispositivi di sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate e la previsione di adeguate misure sanzionatorie che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza. D'altronde, il contenuto del decreto va ad innovare il precedente quadro normativo che disciplina il settore delle discipline sportive invernali, cercando di garantire livelli di sicurezza più elevati anche attraverso il rafforzamento dell'attività di vigilanza e di controllo. In particolare, è fatto obbligo per il gestore della pista di apporre una mappa delle piste in prossimità di accesso agli impianti e delle biglietterie, con indicazione del grado di difficoltà; quest'ultimo viene disciplinato secondo le modalità previste per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. Sono inoltre previste delle nuove norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili; in via generale, è disposto l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo, di tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui, di prestare assistenza e comunicare immediatamente al gestore dell'impianto l'avvenuto incidente e di rispettare le regole di precedenza, sorpasso, incrocio e stazionamento all'interno delle aree sciabili attrezzate.

Dott. Mario Piroli — Esperto in diritto sportivo nazionale ed internazionale


Tutte le notizie