|
Data: 01/03/2007 - Autore: Cristina Matricardi Il Giudice di Pace di Lecce, nella recentissima Sentenza del 9 gennaio 2007, in tema di violazioni al Codice della Strada, ha avuto modo di precisare alcune regole che debbono essere rispettate per poter ritenere ammissibile la contestazione non immediata dell'infrazione in assenza dell'organo di polizia. In particolare il Giudice di Pace, in tema di violazioni al Codice della Strada per attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, ha stabilito che "la contestazione non immediata dell'infrazione è ammissibile, in assenza dell'organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l'applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte come ad es. che l'apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica dell'incrocio con il semaforo o l'altra lanterna dopo l'incrocio, devono essere scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto, che deve essere visibile e l'altra quando il mezzo è al centro dell'incrocio; inoltre, proprio perché l'omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi". Il Giudice di Pace ha inolte evidenziato che è onere della PA fornire la prova circa la perfetta funzionalità e omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata. Nel caso di specie il Giuduce di Pace ha annullato la sanzione a un cittadino giacché l'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione (velomatic) rileva solo la velocità e non è idoneo a rilevare il passaggio dei mezzi con il semaforo rosso. |
|