Data: 05/01/2021 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Opposizione a ordinanza-ingiunzione e irrituale costituzione in giudizio

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Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione intentato dal multato per violazione del Codice della Strada, deve ritenersi inammissibile, poiché irrituale, la costituzione in giudizio della Prefettura (parte resistente) avvenuta via PEC. Per gli uffici del Giudice di Pace, infatti, non è ancora intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Lodi nella sentenza n. 562/2020 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di un conducente, vittoriosamente assistito dall'avvocato Roberto Iacovacci.

L'uomo, sanzionato per violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S, si vedeva non solo elevare la sanzione di legge, ma anche decurtati i punti sulla patente ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della Strada.

Sono diversi i motivi che conducono il presunto trasgressore all'impugnazione innanzi al Giudice di Pace del provvedimento, tra cui l'omessa taratura dello strumento misuratore, l'errata detrazione del margine di tolleranza strumentale e così via.

Il magistrato onorario, tuttavia, ritiene di dover preliminarmente evidenziare la circostanza che la costituzione di parte resistente, ovvero della Prefettura, deve ritenersi inammissibile. Premessa che la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale può essere effettuata anche d'ufficio, il giudice evidenzia come parte resistente si sia costituita con deposito degli atti mediante posta elettronica certificata.

Giudice di Pace: irregolare la costituzione via PEC

Si tratta di una costituzione irrituale. Come si legge in sentenza "il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle Poste Italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione".

Si tratta di un assunto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza n. 20575/2020 nella quale la Suprema Corte confermava altresì "che nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicché è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter" (cfr. Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018).

Tanto premesso, il magistrato lodigiano non può che dichiarare l'inammissibilità della costituzione della Prefettura e l'inutilizzabilità degli atti depositati. Ciononostante, questi non manca di osservare incidentalmente che parte resistente neppure ha prodotto i fotogrammi attestanti il passaggio ai punti di rilevamento al fine di dimostrare la sussistenza della condotta contestata.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

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