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Data: 20/09/2022 16:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Cos'è la separazione dei processi penali[Torna su]
La separazione dei processi penali è un provvedimento che può consentire il risparmio di tempi e di attività processuali. Essa può essere disposta dal giudice ogni qual volta ritenga che la trattazione separata possa favorire la speditezza del processo, senza inficiare l'efficacia dell'accertamento dei fatti. Il giudice, però, può agire in tal senso solo in presenza di accordo delle parti (art. 18 c.p.p., comma secondo). Separazione obbligatoria dei processi penali[Torna su]
Oltre a questa generale facoltà discrezionale di procedere alla separazione dei processi (su accordo delle parti), il codice di rito prevede determinate ipotesi in cui il provvedimento di separazione è obbligatorio, sempre che il giudice non ritenga assolutamente necessario proseguire la trattazione unitaria dei processi per un più adeguato accertamento dei fatti. I casi in cui la separazione dei processi in ambito penale è obbligatoria sono elencati dal primo comma dell'art. 18 c.p.p. e rispondono alle seguenti ipotesi:
Il provvedimento che dispone la separazione[Torna su]
A norma dell'art. 19 c.p.p., la separazione viene disposta con ordinanza motivata non impugnabile, analogamente a quanto avviene per il provvedimento di riunione di processi separati. L'ordinanza può essere adottata su richiesta delle parti oppure d'ufficio, sentite le parti. Si può procedere alla separazione dei processi sia quando questi siano stati trattati unitariamente sin dall'inizio, sia quando vi sia stato un precedente provvedimento di riunione. Separazione dei processi davanti al giudice di pace[Torna su]
Se la separazione dei processi riguarda cause pendenti davanti al giudice di pace, quest'ultimo, prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la trattazione congiunta possa pregiudicare il tentativo di conciliazione ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti (per approfondimenti, vedi anche la nostra guida sul procedimento penale davanti al giudice di pace). |
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