Data: 07/01/2021 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Revoca della responsabilità genitoriale

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Con l'ordinanza n. 29999/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso di una madre, giudicata dalla Corte d'Appello responsabile di condotte che, se con giustificano la revoca della responsabilità genitoriale, motivano l'affidamento super esclusivo dei figli al padre. Vediamo le ragioni per le quali gli Ermellini sono giunti a questa conclusione.

Il Giudice d'Appello revoca il provvedimento con cui il Tribunale dei minori ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di una madre, attribuendola al padre, a cui ha affidato in via esclusiva i figli, lasciandolo libero di decidere su tutte le questioni che li riguardano, senza il necessario consenso della donna.

La Corte ha invitato la madre a seguire un percorso di terapia, nel rispetto di quanto indicato dal C.t.u e ha disposto a suo carico il versamento di un assegno di mantenimento di 800 euro per la prole. Per il giudice del gravame la decadenza della madre dalla potestà genitoriale è stata dichiarata in assenza di prove sulle asserite violazioni da parte della donna dei propri doveri genitoriali. In ogni caso la condotta della stessa non è così grave da giustificare l'adozione di un simile provvedimento.

Corretta invece la valutazione relativa alle difficoltà della madre di sintonizzarsi con le esigenze dei figli e comprendere i propri errori anche in relazione all'alimentazione del conflitto genitoriale. Situazione che nel caso di specie deve essere risolta attraverso l'affidamento super esclusivo dei figli al padre, senza per questo privare la madre della propria responsabilità genitoriale. Inammissibili perché tardive, ma anche infondate e illegittime le doglianze di natura economica sollevate dalla madre.

Contraddittorio avallare l'affido esclusivo ma ritenere errata la revoca

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La donna impugna il decreto della Corte d'Appello davanti alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di doglianza.

  1. Con il primo lamenta la contraddittorietà della decisione assunta dal giudice del gravame perché pur ritenendo la sua condotta non così grave da portare alla decadenza dalla sua responsabilità genitoriale, ha ravvisato l'esistenza dei presupposti necessari all'applicazione dell'affido esclusivo.
  2. Con il secondo si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo, ovvero l'assenza di prove tali da giustificare la determinazione dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore dei figli.
  3. Con il terzo contesta la mancata ammissione di una sua richiesta istruttoria, che avrebbe potuto essere decisiva ai fini del decidere.

Figli in via esclusiva al padre se la madre non li ascolta

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La Cassazione con l'ordinanza n. 29999/2020 rigetta il ricorso della madre ritenendo i motivi infondati e inammissibili.

Infondato per gli Ermellini il primo motivo del ricorso. La Corte d'Appello, dal corredo probatorio a disposizione ha infatti accertato l'esistenza di un clima altamente conflittuale, fatto di rabbia, criticismo, paura e sfiducia, che i minori attribuiscono alla condotta della madre. Pensiero espresso dagli stessi senza alcun condizionamento paterno. La figura del padre per la prole è la parte debole del conflitto. Situazione che ha provocato il progressivo allontanamento dei figli dalla madre, tanto che a un certo punto hanno rifiutato d'incontrarla.

Nel corso del giudizio è emerso che la donna non ha compreso i propri errori e non ha preso consapevolezza del fatto che la sua condotta non faceva che alimentare il conflitto, cronicizzandolo. La ricorrente non è riuscita a instaurare un rapporto affettivo e relazionale con i figli, tanto che non è stata ritenuta in grado di svolgere una funzione educativa, tenendo in questo modo una condotta pregiudizievole. La critica sollevata dalla ricorrente tende quindi a ottenere una rilettura dei fatti a proprio favore. Essa si limita infatti a smentire le condotte che le sono state attribuite al solo fine di negare le proprie responsabilità nell'ambito delle vicende familiari.

Gli Ermellini precisano inoltre e comunque che il giudice, quando accerta che un genitore viola o trascura i doveri genitoriali o abusa dei suoi poteri con grave pregiudizio per i figli, può anche decidere di non pronunciarsi sulla decadenza della responsabilità genitoriale. Il Giudicante infatti "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore." Corretta quindi nel caso di specie la decisione di lasciare ai minori la scelta d'incontrare la madre, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Inammissibile invece il secondo motivo, con cui la donna contesta l'ingiustizia delle statuizioni di tipo economico, così come il terzo perché la ricorrente non indica nello specifico il fatto storico da lei ritenuto decisivo ai fini della decisione.

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