Data: 01/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Dm attuativo per esonero contributivo parziale

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Dal 28 luglio è in vigore il Dm del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero delle Finanze (sotto allegato) che attua le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2021, che all'art. 1, commi 20-22, ha previsto l'istituzione del Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi a carico dei seguenti lavoratori:

  • autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali (INPS);
  • professionisti iscritti agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono gestiti da persone giuridiche di diritto privato, a condizione che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano riportato un calo del fatturato o dei corrispettivi nel corso del 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti destinatari

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Sono interessati alla misura di conseguenza i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al dlgs n. 509/1994 e al dlgs n. 103/1996, ossia: geometri, ingegneri, notai, ragionieri, periti commerciali, agenti e rappresentanti di commercio, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, impiegati dell'agricoltura, imprese di spedizione e agenzie marittime, dirigenti aziende industriali, giornalisti, orfani sanitari italiani e i "soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi."

Sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 in quiescenza e assunti per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Criteri e modalità dell'esonero

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I criteri e le modalità dell'esonero sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 2, 3, e 4 del Decreto ministeriale attuativo. Attenzione: il Dm stabilisce anche in quali casi le domande non sono ammissibili.

Esonero per autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS

L’esonero per questi soggetti si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Per fruire del beneficio è necessario essere in regola con il versamento dei contributi. La domanda va presentata entro il 31 luglio, a pena di decadenza, in base allo schema predisposto dall'INPS e deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto interessato il quale deve appunto dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario d'invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo d'invalidità, avente natura previdenziale;
  • di non aver presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000 euro;
  • di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
  • se liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell’AGO non obbligati al contributo minimale, di aver conseguito il reddito per gli anni d'imposta 2019 e 2020, indicandone l’importo e di dover versare contribuzione per l’anno d'imposta 2021, indicandone la quantificazione;
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Le domande, ai fini dell’esonero, devono essere presentate dai professionisti destinatari entro il 31 ottobre 2021 ai rispettivi enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al dlgs n. 509/1994 e di cui al dlgs n. 103/1996.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo predisposto dai vari gestori previdenziali corredata dalla dichiarazione con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:

  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario d'invalidità e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo d'invalidità, di natura previdenziale;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
  • di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Esonero per i lavoratori autonomi e i collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza

La domanda per questi destinatari deve essere presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, compilando lo schema predisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, corredata della dichiarazione del contribuente interessato, che sotto la propria responsabilità è tenuto a dichiarare:
  • di essere stato titolare d'incarichi di lavoro autonomo o co.co.co nel corso del 2020 (art. 2-bis, comma 5, D.L n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020);
  • di essere in quiescenza;
  • di non aver presentato per la stessa finalità domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Monitoraggio della spesa

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Agli Enti previdenziali interessati viene affidato il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti e delle domande inoltrate e di comunicare i risultati di detti controlli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell'economia e delle finanze.

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