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Data: 01/08/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Dm attuativo per esonero contributivo parziale[Torna su]
Dal 28 luglio è in vigore il Dm del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero delle Finanze (sotto allegato) che attua le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2021, che all'art. 1, commi 20-22, ha previsto l'istituzione del Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi a carico dei seguenti lavoratori:
Lavoratori autonomi e liberi professionisti destinatari[Torna su]
Sono interessati alla misura di conseguenza i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al dlgs n. 509/1994 e al dlgs n. 103/1996, ossia: geometri, ingegneri, notai, ragionieri, periti commerciali, agenti e rappresentanti di commercio, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, impiegati dell'agricoltura, imprese di spedizione e agenzie marittime, dirigenti aziende industriali, giornalisti, orfani sanitari italiani e i "soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi." Sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 in quiescenza e assunti per l'emergenza sanitaria da COVID-19. Criteri e modalità dell'esonero[Torna su]
I criteri e le modalità dell'esonero sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 2, 3, e 4 del Decreto ministeriale attuativo. Attenzione: il Dm stabilisce anche in quali casi le domande non sono ammissibili. Esonero per autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPSL’esonero per questi soggetti si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Per fruire del beneficio è necessario essere in regola con il versamento dei contributi. La domanda va presentata entro il 31 luglio, a pena di decadenza, in base allo schema predisposto dall'INPS e deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto interessato il quale deve appunto dichiarare sotto la propria responsabilità:
Esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenzaLe domande, ai fini dell’esonero, devono essere presentate dai professionisti destinatari entro il 31 ottobre 2021 ai rispettivi enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al dlgs n. 509/1994 e di cui al dlgs n. 103/1996. La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo predisposto dai vari gestori previdenziali corredata dalla dichiarazione con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:
Esonero per i lavoratori autonomi e i collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenzaLa domanda per questi destinatari deve essere presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, compilando lo schema predisposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, corredata della dichiarazione del contribuente interessato, che sotto la propria responsabilità è tenuto a dichiarare:
Monitoraggio della spesa[Torna su]
Agli Enti previdenziali interessati viene affidato il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti e delle domande inoltrate e di comunicare i risultati di detti controlli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell'economia e delle finanze. Leggi anche Manovra 2021: tutte le novità per i lavoratori |
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