Data: 07/01/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Slittamento termini causa Covid per adibire la prima casa a dimora abituale

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L'Agenzia delle Entrate risponde a due contribuenti, affermando che la pandemia Covid rappresenta una causa di forza maggiore che giustifica lo slittamento del termine in cui � possibile fissare la propria dimora nell'abitazione principale senza provocare la decadenza dei benefici prima casa, con particolare riferimento alla detrazione degli interessi passivi del mutuo. Ma vediamo quali sono i quesiti inoltrati.

Due contribuenti si rivolgono all'Agenzia delle Entrate sottoponendole due quesiti simili, che differiscono tra loro solo per le scadenze. In entrambi i casi gli istanti chiedono se � possibile beneficiare dell'agevolazione prevista per chi acquista la prima casa e che prevede la detrazione degli interessi passivi del mutuo fino a 4000 euro annui, anche se, dopo i lavori di ristrutturazione, a causa dell'interruzione delle opere a causa della pandemia da Covid19, gli stessi non hanno potuto adibire l'unit� immobiliare a loro dimora abituale nei termini previsti dalla legge.

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta lo stesso

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In entrambi i casi i contribuenti ritengono che il beneficio prima casa legato al riconoscimento della detrazione degli interessi passivi spetti comunque, in quanto lo spostamento dei termini previsti per fissare nell'unit� immobiliare la propria dimora � dipesa da cause di forza maggiore da identificare nella sospensione delle attivit� provocata dalla pandemia Covid.

Covid causa di forza maggiore che impedisce la decadenza dal beneficio

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L'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 6 e 8 (sotto allegate) ai quesiti sollevati dai due contribuenti prima di tutto riporta il contenuto dell'art. 15 comma 1 lettera b) del DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR) che prevede la detrazione degli interessi passivi e degli oneri dei mutui ipotecari "contratti per l'acquisto dell'unit� immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui."

Precisa poi che la norma stabilisce anche che: "nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unit� immobiliare � adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto."

Richiama quindi la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, la quale chiarisce che: "qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unit� abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potr� comunque usufruire della detrazione d'imposta."

Ora, in entrambi i casi il ritardo con cui i contribuenti hanno potuto fissare la dimora nella prima casa non � dipeso da una condotta riconducibile al Comune, ma al ritardo subito dai lavori di ristrutturazione dell'immobile a causa della sospensione delle attivit� motivata dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso.

In entrambi i casi quindi l'Agenzia dispone che i contribuenti possano accedere alla detrazione degli interessi passivi e degli oneri contratti per il mutuo prima casa in quanto si � verificata una causa di forza maggiore, ossia un evento imprevedibile, sopravvenuto, oggettivo e inevitabile, che ha rappresentato un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, non imputabile al soggetto obbligato. Causa di forza maggiore che � idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione in quanto verificatasi in pendenza del termine entro il quale i contribuenti avrebbero dovuto fissare la residenza nella prima casa, con conseguente proroga del termine per la durata corrispondente alla forza maggiore.

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