Data: 08/01/2021 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Violenza privata e lesioni di un minore su un altro minore

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Con la sentenza n. 163/2020 (sotto allegata) la Cassazione, nel respingere il primo motivo di ricorso sollevato dal difensore di un minore, imputato per lesioni e violenza privata ai danni di un coetaneo, chiarisce che quest'ultimo reato si configura ogniqualvolta la condotta del soggetto agente risulta oggettivamente coercitiva della volontà della vittima. Vediamo come si sono svolti i fatti fin dall'inizio e per quali ragioni la Cassazione ha concluso nel senso sopra descritto.

Il Tribunale riconosce un minore colpevole di violenza privata e lesioni ai danni di un coetaneo. Decisione che viene confermata dalla Corte d'Appello, sezione minori. Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 610 del codice penale, che punisce la violenza privata "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni."

Violenza privata se minaccia e violenza sono il pati cui è costretta la vittima?

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  1. Il minore ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di doglianza. Con il primo denuncia la violazione della norma che punisce la violenza privata, evidenziando la perfetta coincidenza tra la condotta minacciosa e violenta dell'imputato e l'evento del reato. La condotta non era infatti finalizzata ad alcun evento ulteriore. La minaccia e gli atti di violenza rappresentano il solo pati a cui la persona offesa è stata costretta.
  2. Con il secondo critica l'afflittività eccessiva del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte non ha replicato al motivo con cui sono stati evidenziati i seguenti aspetti, ossia l'occasionalità della condotta, il modesto disvalore del fatto e l'incensuratezza dell'imputato.
  3. Con il terzo infine contesta come la Corte d'Appello non si sia attenuta, nel determinare l'aumento pena, al criterio della pena unitaria progressiva.

Il bullismo è violenza privata se produce nella vittima uno stato di soggezione

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La Cassazione con la sentenza n. 163/2021 annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello competente, ma in diversa composizione.

Per gli Ermellini infatti sono fondati solo il secondo e il terzo motivo, mentre è palesemente infondato il primo in quanto la sentenza impugnata, dopo aver valutato gli atti di bullismo dell'imputato ai danni della giovane vittima di pari età, ha ritenuto che gli stessi si siano "manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà della vittima."

Il reato di violenza privata, come già chiarito in diverse occasioni, si pone l'obiettivo di tutelare la salute psichica dell'individuo, inoltre "il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (…) libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicché alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese."

"La nozione di violenza è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente, che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico."

Nel caso di specie il bullizzato è stato costretto a tollerare "la volgare simulazione dell'atto sessuale da dietro" e il fatto che l'imputato si sia appoggiato con il proprio corpo al suo, in una forma di prevaricazione fisica e psicologica. Per non parlare della restituzione nelle mani della vittima di un evidenziatore dopo che l'imputato se lo era strofinato sui genitali, delle parolacce scritte sui libri di scuola, dei calci e dei pugni reiterati che, come le altre condotte, hanno ingenerato nella vittima un pati che è l'evento ulteriore che ne è scaturito.

Vero che la violenza privata non si configura quando gli atti non sono diretti a costringere la vittima ad un pati "ma siano essi stessi produttivi di un effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione delle libertà di determinazione della persona offesa. Ma tale situazione, per quanto osservato, non è riscontrabile nella fattispecie in esame (…)." Fondati invece gli altri due motivi con cui si contesta l'entità della pena inflitta.

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