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Data: 10/01/2021 17:00:00 - Autore: Matteo Santini
Internet, vantaggi e problematiche per genitori e figli[Torna su] L'utilizzo delle nuove tecnologie ha consentito di abbattere numerose barriere; lo stesso diritto alla bigenitorialità introdotto con Legge n. 54 del 2006, orientato a garantire l'effettività del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori, in presenza di crisi coniugale, viene assicurato anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici e delle piattaforme web. Infatti, il diritto del genitore non collocatario a mantenere la continuità dei rapporti con la prole è sancito dalla Carta Costituzionale e in circostanze emergenziali come quelle attuali da Sars Covid-19, potrebbe essere messo a repentaglio. L'utilizzo di internet per queste ragioni "aiuta" i genitori, ma anche i figli, a mantenere una stabilità e una continuità dei rapporti parentali. Tuttavia non poche sono le problematiche relative all'utilizzo di internet da parte non solo dei genitori, i quali come è noto devono assicurare il diritto alla privacy dei minori, ma anche degli stessi figli minorenni. Responsabilità genitoriale per illeciti civili e penali dei minori[Torna su] Ad oggi, con l'avvento delle nuove tecnologie e della modernizzazione che investe i minori sempre più in tenera età si presenta come necessaria una regolamentazione specifica della responsabilità dei genitori in relazione ai possibili illeciti civili e penali che i minori possono compiere utilizzando gli strumenti elettronici connessi a internet. L'utilizzo di telefoni cellulari, computer e altri apparecchi accresce il rischio del compimento di illeciti da parte dei minori, la cui responsabilità ricadrà conseguentemente sui genitori. Le ipotesi infatti sono tutt'altro che rare; si pensi ad esempio ad uno scherzo, dettato dalla giovane età e dalla non comprensione delle implicazioni che può determinare ripercussioni anche gravi e configurare condotte penalmente rilevanti. I limiti alla libertà di espressione[Torna su] Senza dubbio l'utilizzo degli strumenti di comunicazione e della rete internet consente ai minori di acquisire rapidamente ed efficacemente notizie ed esprimere opinioni, diritti questi riconducibili alla libertà di espressione ai sensi del primo comma dell'art. 10 della Convenzione di Roma del 1950, che costituisce un interesse fondamentale della persona; la libertà di espressione a livello sovranazionale è altresì tutelata dall'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000; nella Costituzione la libertà di comunicazione trova poi garanzia e riconoscimento nell'art. 21 che sancisce il diritto di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione. Il suddetto diritto trova tuttavia un limite nella tutela della dignità della persona specie se minore di età: i minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un'adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 5 settembre 2006, n. 19069 ha affermato la necessità di tutelare il minore nell'ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio; è altresì riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore. L'art. 3 della Convenzione di New York prevede poi che in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, l'interesse superiore di quest'ultimo deve essere senz'altro considerato preminente. Tale preminenza ha quindi luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto all'informazione e la libertà di espressione degli altri individui. Inoltre, è bene anche ricordare che l'art. 17 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo attribuisce agli Stati parti il dovere di riconoscere l'importanza della funzione esercitata dai mass-media, in quanto mezzi idonei a garantire una sana crescita e una corretta formazione del minore stesso. Tutela ed educazione del minore all'uso della rete[Torna su] I pericoli ai quali il minore è esposto nell'uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate; è bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un'attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo. L'educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi. L'educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l'anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. I genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell'attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo all'uso della rete telematica l'adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti. Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori (sul punto si veda sentenza dell'8 ottobre 2019 Tribunale di Caltanissetta e Sentenza del 16 gennaio 2012 Tribunale di Teramo). La responsabilità civile dei genitori[Torna su] La responsabilità dei genitori varia a seconda che si tratti di illecito civile o penale. In ambito civile, al pari di qualsiasi altra tipologia di illecito, anche quello commesso sulla rete internet implica una responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. connessa ai doveri inderogabili ex art 147 c.c., che è "attenuata" solo nel caso in cui i genitori diano prova di aver impartito una buona educazione e di aver predisposto ogni ragionevole misura di sicurezza al fine di evitare la commissione dell'illecito, nonché di non essere riusciti a impedire il fatto nonostante l'adeguata vigilanza espletata. Si applica la cosiddetta "responsabilità oggettiva" (Cass. 2413/2014 e 3964/2014). La Suprema Corte di Cassazione ha infatti specificato che deve ritenersi presunta la culpa in educando dei genitori qualora il fatto illecito commesso dal figlio minore sia di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta, confermando il principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 c.c. solo nel caso in cui dimostrino l'assenza di una loro culpa in vigilando e in educando, con la precisazione che in talune fattispecie è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e pertanto non è sufficiente una allegazione generica, bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell'educazione impartita. La responsabilità penale dei genitori[Torna su] In ambito penale invece, in ossequio alle disposizioni codicistiche, il minore di quattordici anni è sempre non imputabile e la relativa responsabilità ricadrà dunque sui genitori o sugli esercenti la relativa responsabilità. Per quanto attiene invece il minore di diciotto anni che abbia compiuto i quattordici anni, questo sarà imputabile, a meno che non si fornisca la prova della sua incapacità (artt. 97 e 98 c.p.). Caso emblematico è quello sottoposto all'attenzione dei giudici del Tribunale di Caltanissetta, chiamati a valutare l'incidenza delle azioni di stalking poste in essere dal minore perpetrate ai danni di una sua compagna di classe. Nel caso appena citato i giudicanti hanno ritenuto che la condotta implicasse il supporto dei Servizi Sociali in relazione all'incapacità dei genitori di impartire una sana e corretta educazione, nonché una adeguata attività di vigilanza. La giurisprudenza si è poi occupata dell'incidenza che la responsabilità del genitore può avere sull'ammontare del risarcimento a lui dovuto da terzi per danni subiti dal figlio stabilendo che:"qualora il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall'illecito commesso nei confronti del figlio, è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore" (Cass. sez. III, sent. n. 11241 del 18 luglio 2003). Il nostro sistema normativo prevede dunque un regime rigoroso di responsabilità dei genitori verso i terzi per il fatto illecito commesso dai figli minorenni, con presunzione di responsabilità per culpa in vigilando e culpa in educando. Tuttavia gli scenari sono mutevoli e complessi e lasciano aperte ancora molte questioni soprattutto in relazione all'utilizzo di internet da parte dei ragazzi.
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