Data: 10/01/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Acquisto cellulare di provenienza sospetta

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Con la sentenza n. 37824/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che integra il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, la condotta di chi compra da un conoscente un cellulare come nuovo a un prezzo irrisorio. Un prezzo troppo basso infatti, in un soggetto di ordinaria diligenza, deve fargli quantomeno sorgere il dubbio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

Un imputato viene condannato a pagare 500 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 712 c.p., che punisce l'acquisto di cose di sospetta provenienza, in relazione all'acquisto di un telefonino. L'art. 712 che punisce infatti l'acquisto di cose di sospetta provenienza al comma 1 prevede che: "Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10."

Non c'è reato se non c'è colpa

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L'imputato ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di doglianza.

  1. Con il primo ritiene errato il giudizio di responsabilità espresso in quanto non è emerso neppure un profilo ricollegabile alla colpa.
  2. Con il secondo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. che esclude la punibilità per tenuità del fatto.
  3. Con il terzo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della non menzione della condanna.

Se il cellulare di marca costa troppo poco chi lo acquista non è diligente

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La Cassazione con la sentenza n. 37824/2020 rigetta il ricorso in quanto inammissibile e manifestamente infondato.

Per gli Ermellini il giudice ha correttamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato in quanto a tal fine è sufficiente dimostrare che l'agente non ha usato la diligenza dell'uomo medio nel verificare la legittima provenienza del bene. Il giudicante, nel caso di specie, ha ritenuto l'agente responsabile del reato a lui ascritto in quanto non ha usato l'ordinaria diligenza nell'acquistare da un suo conoscente "un cellulare di marca - come nuovo - ad un prezzo particolarmente vantaggioso, senza verificarne in alcun modo la legittima provenienza."

Il giudice ha poi negato la causa della non punibilità per particolare tenuità del fatto perché l'offesa al bene protetto non risulta particolarmente tenue stante il valore economico del cellulare all'epoca dei fatti.

Nessuna doglianza è inoltre giustificata in merito alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna in quanto tale richiesta non è stata presentata al giudice nelle memorie e neppure nelle conclusioni del difensore.

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