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Data: 27/02/2023 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cos'è il bonus pubblicità[Torna su] Il bonus pubblicità viene istituito con il decreto legge n. 50/2017 contenente le "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo."
A dettarne la disciplina e a descriverlo ci pensa l'art. 57 bis del decreto menzionato (coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 e come modificato dai successivi interventi legislativi), che nel primo periodo del comma 1 così dispone: "Per l'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3". Dalla norma emerge che il bonus pubblicità in sostanza è, alla nascita, un credito d'imposta riconosciuto alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari sui media come televisione, radio e quotidiani analogici e digitali. Credito d'imposta la cui misura percentuale iniziale era quindi del 75% per i soggetti menzionati e del 90% se i soggetti che investivano in pubblicità sono startup innovative, micro-imprese o piccole e medie imprese. Bonus pubblicità 2019-2022[Torna su]
Nel 2019 il credito d'imposta è stato concesso, alle stesse condizioni e agli stessi soggetti, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Nel 2020 il credito d'imposta è stato riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, non rilevando più il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati nell'anno precedente. La legge di bilancio 2021-2023 al comma 608 ha disposto l'aggiunta del comma 1 quater al suddetto art. 57 bis del decreto legge n. 50/2017, con conseguente proroga per il 2021 e il 2022 del bonus pubblicità "nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022." Per il 2021 e il 2022 non è stato richiesto come requisito per l'agevolazione, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente. Bonus pubblicità 2023[Torna su]
Dal 2023 il credito di imposta viene concesso sempre ai soliti soggetti e alle stesse condizioni previste dal comma 1 dell'art. 57 bis del DL n. 50/2017, nella percentuale del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuate solo sulla stampa quotidiana e periodica anche online, nel limite di spesa di 30 milioni di euro e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa europea richiamata nel comma 1 dell'art. 57 bis. Nel 2023 la percentuale del credito torna quindi alla sua misura originaria e viene riconociuto solo per coloro che effettuano investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici anche online. Come si utilizza il credito d'imposta[Torna su]
Il credito d'imposta suddetto, in base all'art. 57 bis comma 2, è utilizzabile solo in compensazione, dopo aver presentato apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Bonus pubblicità è concesso "ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Come accedere al bonus pubblicità[Torna su]
La procedura per accedere al bonus pubblicità è disciplinata dal DPCM n. 90 del 16 maggio 2018 (sotto allegato). La comunicazione per accedere al bonus pubblicità deve essere presentata "al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri", utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:
Per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere muniti dell'identità SPID, delle credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi. Per il bonus pubblicità 2023, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 1° al 31 marzo è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta nella misura del 75%, utilizzando il modello disponibile sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Elenco dei soggetti richiedenti[Torna su]
Ricevute le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'Editoria forma un elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta per beneficiare del credito di imposta, indicando anche l'eventuale percentuale provvisoria di riparto (se le risorse non sono sufficienti) e l'importo che in teoria è fruibile da ogni soggetto dopo l'investimento incrementale. L'ammontare del credito, che può essere fruito concretamente ed effettivamente dopo l'accertamento relativo agli investimenti effettuati, è disposto con provvedimento del Dipartimento stesso e pubblicato sul relativo sito https://informazioneeditoria.gov.it/it/ Una volta che il credito d'imposta viene ufficialmente riconosciuto ai beneficiari, costoro possono utilizzarlo solo in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando come codice tributo 6900. |
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