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Data: 29/01/2021 12:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Esdebitazione per il debitore incapiente: è già legge[Torna su]
Nell'art. 4-ter dell'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, si legge un'importante novità, ovverosia che: "Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: ... m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente: "Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati." Si tratta di una novità già inserita nel codice della crisi di impresa, che tuttavia non è ancora entrato in vigore. Oggi invece l'esdebitazione del debitore incapiente è già diventata legge e non bisogna più attendere settembre 2021. Esdebitazione a zero Grazie al d.l. n. 137/2020, quindi, i debitori incapienti possono già chiedere la falcidia dei debiti di qualsiasi natura, fiscali, bancari ed anche previdenziali, anche quando non hanno utilità da offrire. Si tratta della cosiddetta esdebitazione a zero. Ma questa non è l'unica modifica importanti apportate alla legge 3/2012: vediamo le altre Le procedure familiari[Torna su]
Un'altra importante novità, prevista già nel codice della crisi di impresa ma oggi già legge grazie alla modifica della legge 3/2012, è la introduzione delle procedure familiari. Si tratta della previsione in forza della quale: "Art. 7-bis (Procedure familiari). - 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi". Importanza della novitàQuesto modifica è di rilevante importanza. Avveniva in precedenza, infatti, che quando si depositava una richiesta di nomina del gestore della crisi, anche dai coniugi, venivano avviate due procedure distinte, tuttavia poi riunite presso il Tribunale. Ma l'avvio di due procedure presso l'organismo di composizione della crisi comportava un aggravio di costi notevoli, nonostante i debiti fossero comuni e l'attivo messo a disposizione fosse il medesimo. Accadeva inoltre che in alcuni Tribunali la procedure familiare non veniva accettata. Oggi, grazie alla nuova previsione, tutto questo non dovrebbe accadere più. Falcidia dei debiti derivanti da cessione del quinto[Torna su]
Altra importante novità, che ha definitivamente dipanato aspetti da sempre contestati, è la previsione normativa della falcidia del debito derivante dalla cessione del quinto. Leggiamo nel recente provvedimento anche che: "all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1-bis. La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo." La salvezza della "prima casa".[Torna su]
Continuando ad esaminare le importanti modifiche apportate alla legge 3/2012, dalla legge 176/2020, possiamo infine rilevare le importanti novità per i mutui ipotecari sulle prime case. Leggiamo infatti che: "all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: ... 1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data". |
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