Data: 09/01/2021 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Occupazione alloggio case popolari

[Torna su]

Nel momento in cui una donna sola, con due bambini e senza lavoro occupa abusivamente un alloggio delle case popolari per un solo anno e non appena trova lavoro lo abbandona, la si deve assolvere riconoscendole la non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p. perché dalle circostanze è evidente la scarsa intensità del dolo con cui ha agito, spinta solo dal desiderio di dare un tetto ai propri figli in attesa di trovare un'occupazione. Questa la decisione della Cassazione n. 37834/2020 (sotto allegata) a conclusione della vicenda che si va a descrivere.

La Corte d'Appello assolve una donna dal reato di occupazione abusiva di un appartamento delle case popolari, riconoscendo, contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale, la non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'art. 131 bis c.p. dispone infatti che: "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."

Occupare un appartamento è oggettivamente grave, nessuna tenuità

[Torna su]

Il Procuratore però non è concorde con la decisione della Corte, tanto che impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione.

Per il ricorrente deve escludersi la causa di non punibilità perché la condotta è oggettivamente grave. Non sussiste la non abitualità della condotta, visto che l'occupazione si è protratta per un anno, così come non sussiste la particolare tenuità del fatto, non rilevando che l'occupazione si sia realizzata per assicurare a se e ai propri figli, un'abitazione più ampia, dopo che la stessa era stata ospitata dalla madre, così come l'incensuratezza dell'imputata.

Non punibilità se l'occupazione serve per fronteggiare difficoltà

[Torna su]

La Cassazione però, con la sentenza n. 37834/2020 rigetta il ricorso perché infondato.

Dall'istruttoria è emerso che l'imputata ha occupato l'appartamento delle case popolari senza luce, acqua e gas nel 2016, dopo aver lasciato l'abitazione materna, trovandosi sola con due figli e in gravi difficoltà economiche. Appartamento che abbandonava dopo un anno, dopo aver trovato lavoro all'estero. La Corte d'Appello, dopo aver escluso lo stato di necessità a causa della lunga permanenza nell'appartamento occupato, ha però ritenuto di dover applicare la scriminante di cui all'art 131 bis c.p valutando la precaria situazione economica della donna, la permanenza dell'appartamento di un solo anno e il suo stato d'incensuratezza.

Nel caso in esame non c'è stata quindi violazione di legge perché l'art. 633 c.p rientra nei limiti edittali che consentono l'applicazione della non punibilità ai sensi dell'art 131 bis c.p e perché la permanenza è venuta meno a causa del rilascio dell'immobile.

Come già precisato inoltre per ritenere una condotta non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p è necessario valutare complessivamente e congiuntamente tutte le peculiarità della fattispecie concreta ossia modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile, entità del danno e del pericolo. Nel caso di specie la situazione di difficoltà economica della donna, sola con due figli piccoli a cui voleva solo assicurare un alloggio, che ha abbandonato non appena ha trovato un'occupazione, sono valutazioni che incidono sulla intensità del dolo manifestato dalla donna, spinta a violare la legge solo per fronteggiare una situazione di difficoltà.

Leggi anche Cassazione: chi non ha casa chieda aiuto all'assistenza sociale senza occuparla


Tutte le notizie