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Data: 11/01/2021 10:00:00 - Autore: Angelo Casella
Configurabilità dell'obbligo vaccinale[Torna su]
In argomento, è innanzitutto da ricordare un principio fondamentale. Il sistema politico democratico si basa su di un presupposto di base: i diritti essenziali del cittadino (alla vita, all'integrità fisica e morale, all'onore, alla libertà, ecc.), sono innati e l'ordinamento giuridico dello Stato è costituito, dai cittadini, non per crearli, ma per affermarli e difenderli. In altri termini, lo Stato non può violarli, in alcun modo e in nessuna situazione.Ciò posto, rileviamo che, a proposito del vaccino anti-Covid, la discussione è molto aperta e non mancano molti che mostrano un orientamento favorevole all'obbligo della vaccinazione. Si rendono dunque necessarie alcune precisazioni. L'art. 32 della Costituzione[Torna su] L'art. 32 primo comma della Costituzione, recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Il dettato indica dunque che il dato ispiratore della norma, e chiave di lettura del testo, è "La tutela della salute" del cittadino.Il secondo comma stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge". Qui la Costituzione richiama un principio assoluto: l'intangibilità dell'integrità dell'individuo e pone, nel seguito, anche dei limiti all'eventuale obbligo legislativo: "La legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Eventuali, limitate e parziali, deroghe potranno essere possibili solo in nome di un preminente interesse pubblico, del quale la legge è interprete ed espressione. Si tratta di valori universalmente ed in ogni tempo riconosciuti. Anche il Tribunale di Norimberga, nel 1945, ebbe occasione di ribadire, ineccepibilmente, che la somministrazione di medicinali contro la volontà del soggetto è un crimine contro l'umanità. L'indiscutibile e indubbio interesse pubblico[Torna su] Nel nostro caso, tralasciando i rilievi sopra esposti, il proposto vaccino, per essere reso obbligatorio, dovrebbe rispondere ad un indiscutibile e indubbio interesse pubblico. Avviene invece che molte voci, non solo da noi ma in tutto l'Occidente, abbiano espresso forte dissenso, sostenendo addirittura la pericolosità del medicamento, in quanto non di un vero vaccino si tratterebbe, ma di una terapia genica, potenzialmente in grado di alterare il patrimonio genetico dell'individuo, con esiti imprevedibili. Il punto è che non si tratta di chiacchiere raccolte al mitico Bar Sport o delle esternazioni di qualche umarell, ma di una fitta schiera di scienziati e di accademici di fama, anche stranieri, e convinti seguaci di Pasteur, che ufficialmente mettono in gioco la loro stessa attendibilità e credibilità scientifica e che è quindi estremamente improbabile che si esprimano con leggerezza e senza una meditata riflessione. Si configurerebbe perciò un interesse pubblico esattamente contrario a quello prospettato a favore del prodotto. Ci troviamo, in conclusione, in una situazione di totale incertezza circa la via da percorrere a tutela della collettività. In casi della specie, il provvedimento corretto e urgente sarebbe di insediare una Commissione di scienziati che, con un dibattito pubblico e aperto, forniscano un quadro chiaro e definitivo delle caratteristiche del virus e delle possibili ed utili cure, fornendo così finalmente ai cittadini le rassicuranti certezze di cui abbisognano. Si tratta di una carenza grave, che si somma alla assenza, ingiustificata atteso il sovraffollamento ospedaliero, di un protocollo ufficiale delle cure da adottare a casa. In assenza delle necessarie precisazioni e degli opportuni approfondimenti, la situazione non consente di individuare il vero interesse pubblico da tutelare e che una eventuale legge potrebbe prendere in considerazione. Vaccino e diritto all'intangibilità della persona[Torna su] Veniamo al secondo punto. Abbiamo visto che la Costituzione, in linea anche con il Tribunale di Norimberga, ribadisce il diritto del cittadino alla assoluta intangibilità della sua persona, vietando alla legge, che potrebbe imporre un trattamento sanitario, di "violare" il "rispetto della persona umana".
Nel nostro caso, per l'appunto, bisogna prendere atto che un vaccino genico profanerebbe l'essenza stessa del corpo umano e che una legge che lo prescrivesse sarebbe del tutto incostituzionale. Taluno ha voluto disegnare parallelismi tra il caso di specie ed il Trattamento Sanitario Obbligatorio. E' peraltro da rammentare che il TSO è previsto per soggetti non in grado – autonomamente – di prendere decisioni in ordine alla propria salute. Altri fa riferimento al T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro, dal quale deriverebbe un obbligo per il lavoratore di sottoporsi al vaccino, per evitare di essere dichiarato "inidoneo alla mansione" e temporaneamente allontanato con destinazione, "ove possibile", ad altri compiti. Ove tale spostamento non fosse attuabile, il lavoratore potrebbe essere licenziato. Peraltro, atteso quanto sopra circa l'impossibilità di individuare l'interesse pubblico sottostante all'obbligo vaccinale, sia pure indiretto, è da escludere la legittimità di un licenziamento. |
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