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Data: 28/01/2021 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
La figura del coordinatore genitoriale[Torna su] Capita sempre più di frequente che Tribunali italiani decidano di ricorrere alla figura del "coordinatore genitoriale", istituto di origine statunitense destinato al supporto di quelle coppie di genitori che vivono situazioni particolarmente conflittuali, di solito dopo una rottura o una separazione, affinché sia reso possibile, nonostante le criticità, valorizzare il "best interests of the child" e il principio di bigenitorialità. Nonostante l'assenza di un riscontro normativo diretto nel nostro ordinamento, ciò non ha frenato i giudici di merito dallo stabilire che le coppie di genitori siano seguiti da un coordinatore, in caso di spontanea adesione al procedimento, individuato da loro tra quelli iscritti in appositi elenchi. Ed è quanto accaduto in una recente sentenza del Tribunale di Pavia, depositata il 9 dicembre 2020 (qui sotto allegata), che ha sostanzialmente ribaltato l'ordinanza del giudice istruttore che aveva disposto il collocamento abitativo prevalente dei minori presso la madre, disponendo che l'altro genitore li tenesse con sé a fine settimane alternati e li potesse sentire a telefono solo un giorno a settimana, ovvero il venerdì precedere il weekend che avrebbero trascorso con la mamma. Dirimente, per quanto riguarda la successiva decisione collegiale, è la consulenza tecnica nonché la concorde richiesta delle parti di consentire al coordinamento genitoriale, già sperimentato in una fase precedente alla decisione definitiva. La consulente non manca di evidenziare le gravi criticità di entrambi i genitori, che vengono poi amplificate nell'interazione tra di loro, trattandosi di una coppia la cui rottura non è stata affatto pacifica, ed è stata seguita addirittura da un procedimento penale a seguito del sospetto (rivelatosi infondato) di abuso sessuale a parte del padre. Vicende che hanno profondamente segnato le parti stesse "peggiorando dinamiche comunque già distorte durante la vita matrimoniale, come approfonditamente valutato dalla C.T.U.". Nonostante i limiti a carico delle parti, evidenziato dalla consulente, la stessa C.T.U. ha ritenuto possibile l'affido condiviso, ma ha ravvisato la necessità che la coppia fosse seguita da un coordinatore genitoriale che le parti hanno individuato nella stessa consulente che aveva svolto questo ruolo in un primo momento. Affido condiviso e nomina del coordinatore genitoriale[Torna su] Nella decisione in commento, il Collegio prende atto della fortissima animosità delle parti, ma ritiene di accogliere la concorde richiesta di affido condiviso dei minori avanzata dai genitori posto che entrambi hanno confermato la disponibilità a essere seguiti da un coordinatore genitoriale. Il Tribunale, dunque, reputa possibile che dopo la chiusura del contenzioso giudiziale vi sia un nuovo tentativo di riprendere forme minime di dialogo e di collaborazione, secondo le indicazioni del coordinatore, che sarà necessariamente chiamato a intervenire anche in settori come l'istruzione, le le attività extra scolastiche, la salute e la terapia psicologica, temi che hanno visto sempre i genitori sterilmente contrapposti. Il collegio, ancora, rileva che le condizioni economiche delle parti non sono tali a rendere per loro difficoltoso sostenere il costo di un coordinatore genitoriale, posto che tale figura "risulta indispensabile per poter confermare l'affido condiviso dei minori ai due genitori". Quando all'individuazione del soggetto che ricoprirà tale luogo, deve trattarsi di una figura individuata dalla coppia stessa, poiché il rapporto che si instaura tra i genitori e il coordinatore ha natura contrattuale. Nel caso in esame non appare possibile confermare l'esperta che aveva svolto funzione di consulenza, né nominare i servizi sociali, stante la sfiducia manifestata dai due genitori verso tali soggetti. Per quanto riguarda la nomina, dunque, il giudice afferma che questa dovrà avvenire a cura delle parti che dovranno trovare nell'elenco redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un professionista che goda della fiducia di entrambi, che dovrà essere incaricato al più presto. Collocamento paritario[Torna su] Dopo aver statuito per l'affidamento condiviso, i giudici confermano la soluzione del collocamento paritario poiché si ritiene che non sia il maggiore o minore numero di giorni che i minori trascorrono con i due genitori a influire sulla loro serenità, quanto, invece, la sofferenza determinata dal conflitto inarrestabile dei genitori stessi, incapaci di armonizzare le loro linee educative. Tra l'altro, quando in passato era stato ridotto il tempo di permanenza presso il padre, i minori avevano manifestato profonda sofferenza. In dispositivo, vengono, infine, regolamentate le vacanze e le festività, secondo i suggerimenti della CTU, e posto a carico del padre, a seguito di una valutazione delle condizioni economiche delle rispettive parti, il pagamento di un assegno di mantenimento nei confronti dei figli. Si ringrazia l'Avv. Cristina dal Maso per l'invio del provvedimento |
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