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Data: 13/01/2021 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Da gennaio 2021 importi delle multe più bassi[Torna su] Il nuovo anno porta diverse novità per quanto riguarda il settore dei veicoli, a partire dalla riduzione degli importi delle multe dal 1° gennaio 2021, seppur di poco. È l'effetto dell'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2020, collegato alla variazione alla dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel -0,2%". Per approfondimenti: Multe più basse dal 1° gennaio: ecco il decreto Pertanto, gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 saranno sostituiti dai nuovi valori, aggiornati in riduzione, previsti dai rispettivi dalla tabella che accompagna il decreto medesimo. Per chi possiede veicoli, auto, moto e così via, questa non è però l'unica novità interessante. Cashback anche per multe, bollo e assicurazione[Torna su] Dopo l'Extra Cashback di Natale, valido per le operazioni dall'8 al 31 dicembre del 2020, a partire dal 1° di gennaio del 2021 ha preso ufficialmente il via il nuovo "Cashback" di Stato con rimborsi del 10% sugli acquisti effettuati con carte, bancomat e app di pagamento (necessarie almeno 50 transazioni a semestre, senza alcun importo minimo di spesa). Il "Cashback" è una delle iniziative del Piano Italia Cashless promosso dal Governo e vale per diverse tipologie di acquisti (esclusi quelli online), e trova applicazione anche per tutta una serie di spese inerenti auto e moto, come ad esempio il pagamento delle multe, del bollo auto e dell'assicurazione. Anche in tal caso, affinché la spesa sia valida per la partecipazione al programma Cashback, è necessario effettuarla con moneta elettronica presso un esercizio fisico (es. tabaccherie, agenzie specializzate, uffici postali e così via) dotato di dispositivo fisico di accettazione (es. Pos). Si rammenta che le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono, ai fini della partecipazione al Programma, fino all'importo massimo di 150 euro. Per ogni singola transazione, quindi, il limite di rimborso ottenibile è pari a € 15. In ogni caso la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni mai superiore a € 1.500 nel singolo Periodo. Validità patente, foglio rosa e CQC[Torna su] A seguito della definitiva conversione in legge del D.L. n. 125/2020, slittano ulteriormente i termini di validità di patenti e fogli rosa scaduti o in scadenza. Per quanto riguarda la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, questa è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale. Per i fogli rosa la validità dei documenti in scadenza tra il 31/1/2020 e il 28/10/2020 è prorogata al 13/1/2021, mentre le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino al 3 maggio 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi) sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità. I candidati, a decorrere dal 4 maggio 2021, avranno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria. Ancora, per quanto riguarda il rilascio del foglio rosa, il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice della Strada (decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida) qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021. Per l'esame di teoria per conseguire la patente di guida, se i 6 mesi di tempo per sostenere la prova scadono tra il 31/1/2020 e il 15/10/2020, il termine per sostenere l'esame è prorogato al 13/1/2021. Sarà comunque necessaria la prenotazione presso l'Ufficio di Motorizzazione civile competente. La CQC (carte di qualificazione del conducente) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 3 maggio 2021. Anche le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 manterranno la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021. Ecotassa 2021[Torna su] Anche per tutto il 2021, fino al 31 dicembre, dovrà scontrarsi con il pagamento della c.d. "Ecotassa" chi decide di acquistare un'auto con emissioni di Co2 pari o superiori a 191 g/km (anziché i precedenti 161). La legge di bilancio 2021 elimina l'applicazione dell'imposta per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuisce gli importi per le altre fasce inquinanti. L'importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione. Acquisto veicoli a ridotte emissioni di Co2[Torna su] Viene, invece, confermato per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 (fino a 60 g/Km), sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021. Spetta, invece, un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM, di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA. |
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